Ordinanza n. 483/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 637/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 23r.d. 3270/1923
citata
- art. 11r.d. 3270/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con l'ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Roma nel procedimento
vertente tra Prossliner Robert e Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Prossliner
Robert ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per
ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di
secondo grado di Roma con ordinanza dell'11 maggio 1981 (reg. ord. n.
630 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 637, nella parte in cui fa decorrere il termine
semestrale per la dichiarazione suddetta dal momento dell'apertura
della successione, ossia dal momento del decesso del de cuius, senza
differenziarne l'inizio della decorrenza, ovvero la durata, in
relazione al luogo del decesso stesso, più o meno distante dal
territorio nazionale, e perciò senza dar rilievo all'effettiva
conoscenza dell'evento da parte dei successori;
Considerato che la fissazione legislativa di termini certi di
decadenza rientra nella logica e nelle elementari esigenze
dell'ordinamento tributario, che per il suo buon andamento richiede
previsioni normative fondate su dati oggettivi e sicuri;
che il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione
risulta palesemente non irragionevole, essendo evidente come in tale
periodo di tempo il decesso di un soggetto ben possa essere
conosciuto da persone a lui legate da vincoli famigliari e affettivi;
che la previsione di un termine unico e non differenziato in
relazione alle distanze geografiche, diversamente da quanto avveniva
nel previgente art. 23 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, trova la sua
palese giustificazione nella attuale facilità e rapidità dei mezzi
di comunicazione;
Visti gli artt. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative
per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte