Ordinanza n. 483/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 903/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del
clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti
pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal
Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno
1983;
Visti gli atti di costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido,
francescano (clero regolare), per ottenere il riconoscimento del
proprio diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero,
negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle funzioni
di parroco, per essere l'iscrizione medesima riservata ai soli
ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito Pretore di
Massa, con ordinanza in data 25 agosto 1982, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
nella parte in cui esclude il diritto del religioso non appartenente
al clero secolare, investito delle suddette funzioni, di ottenere
l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;
che, ad avviso del giudice a quo, tale esclusione determina
un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente al
clero regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale,
essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella
all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto prestatore di
lavoro in favore di terzi "concordatari", quali la parrocchia;
che si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la difesa dell'Istituto e quella dell'Autorità intervenuta
hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione, mentre di
opposto tenore sono state le conclusioni della parte privata;
che la questione è manifestamente infondata;
che, invero, la condizione del sacerdote del clero secolare -
avente diritto, in virtù di tale suo status, all'iscrizione al Fondo
di cui alla legge n. 903 del 1973 - e quella del sacerdote del clero
regolare non sono assimilabili;
che relativamente a quest'ultimo, i voti di carità, di
obbedienza e di povertà, la sua appartenenza ad una comunità
costituente garanzia di assistenza e di mantenimento, integrano uno
status complessivamente non comparabile con quello tenuto presente
dal legislatore come idoneo a legittimare ex se l'iscrizione del
sacerdote secolare al Fondo suddetto;
che, inoltre, è inesatto che il sacerdote appartenente al clero
regolare rimanga sprovvisto di tutela assicurativa, ove presti lavoro
a favore di enti "concordatari" (come la parrocchia), posto che
questa Corte, con sentenza n. 108 del 1977, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma,
della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui escludeva dalla
soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il clero regolare
officiato di attività lavorativa retribuita alle dipendenze di enti
concordatari (e ciò con specifico riferimento ad un caso analogo a
quello del giudizio a quo, perché concernente la tutela assicurativa
di un religioso investito delle funzioni di parroco);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Massa con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte