Ordinanza n. 483/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 8legge 887/1982
citata
- art. 3legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
secondo, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle
manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della
distribuzione commerciale, nel testo sostituito dalla legge di
conversione 29 novembre 1982, n. 887, promosso con ordinanza emessa
il 30 novembre 1989 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso
proposto da Diana Roberto contro il comune di Sacile ed altra,
iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel ricorso promosso da Diana Roberto nei confronti
del comune di Sacile, avverso il diniego di rilascio di
autorizzazione ad attivare un esercizio commerciale, il T.A.R. del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma,
del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla
legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, il quale dispone la
sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi
esercizi commerciali per i comuni di oltre 5000 abitanti sprovvisti
del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed alla cui stregua è stato
adottato il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa;
che, ad avviso del giudice a quo, la questione appare non
manifestamente infondata, in quanto la disposizione censurata: a) si
pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché crea una
ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini dei comuni
con oltre 5000 abitanti che si sono dotati del piano di commercio e
quelli dei rimanenti comuni con meno di 5000 abitanti che ciò non
hanno fatto; b) fa ricadere sul cittadino incolpevole le conseguenze
dell'inerzia delle amministrazioni comunali nell'adottare il piano di
commercio, così confliggendo con il principio della personalità
della responsabilità, che l'art. 27 della Costituzione stabilisce
espressamente per la responsabilità penale, e che l'art. 3 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 estende alla responsabilità
amministrativa; c) contrasta con il princìpio di buon andamento
dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in
quanto fa ricadere su altri le conseguenze della sua inosservanza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza della questione;
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, che la previsione di una disciplina differenziata, in
relazione all'avvenuta adozione o no del piano per lo sviluppo e
l'adeguamento della rete commerciale non è ingiustificata, né se
riferita alla diversa consistenza demografica dei Comuni (con più o
meno di 5000 abitanti), attesa, per questa parte, la ragionevolezza
di una distinzione fondata su realtà socio-economiche diverse, né
se riferita alla mancata adozione del piano da parte di Comuni con
eguale consistenza demografica (con 5000 o più abitanti), attesa,
per questa seconda parte, la ragionevolezza di una distinzione fra
situazioni nelle quali una pianificazione è garanzia di ordine e di
non arbitrarietà nel rilascio delle autorizzazioni, e situazioni
nelle quali mancherebbe la detta garanzia;
che non pertinente è il richiamo all'art. 27, primo comma,
della Costituzione, poiché il giudizio a quo concerneva
esclusivamente la legittimità o meno del diniego di autorizzazione,
sicché una responsabilità del ricorrente - da collegare ad una
eventuale attivazione dell'esercizio nonostante la carenza di
autorizzazione - è da ritenere meramente ipotetica; senza dire che,
comunque, tale eventuale illecita attivazione sarebbe pur sempre
riferibile ad una condotta personale del soggetto sfornito di
autorizzazione;
che nessun contrasto è infine ravvisabile con l'art. 97 della
Costituzione, poiché, al contrario, la disposizione impugnata appare
finalizzata proprio ad assicurare il buon andamento
dell'amministrazione, condizionando il rilascio di nuove
autorizzazioni alla preventiva adozione di un piano, predisposto,
come già osservato, al fine di assicurare ordine e di evitare
arbitri nel rilascio stesso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della
Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29
novembre 1982, n. 887, sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte