Ordinanza n. 483/1992
Altra decisione · depositata il 22/12/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza
emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia
nel procedimento di sorveglianza promosso da Colavito Vittorio,
iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con
ordinanza del 13 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio
1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese
all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata
presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di
cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento
"solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza
ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica; considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 del 1992
e n. 350 del 1992, ha già dichiarato manifestamente infondate
analoghe questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, in quanto il presupposto interpretativo
alla base delle censure di legittimità, presupposto secondo il quale
l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica avrebbe carattere vincolante per il giudice, così da non
rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti ove non
siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva risulta
smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che
qualifica la detta informativa come atto obbligatorio ma non
vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti
gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire,
purché con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del
comitato;
che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato"
la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente
proprio per l'istituto della liberazione anticipata sia con
l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte
le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della
legge 26 luglio 1975, n. 354";
che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano
restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
(cfr. ordinanza n. 413 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte