Ordinanza n. 483/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 42/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento
sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre, n.
917), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto
dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia contro l'Ufficio
Imposte Dirette di Modena, iscritta al n. 409 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 1993, la Commissione
tributaria di primo grado di Modena ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione - questione di
legittimità dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di
attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui
redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte
in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per i
periodi di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se
le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse
conformi;
che il giudizio a quo si era instaurato con ricorso della Banca
Popolare dell'Emilia soc. coop. r.l. contro il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso
delle imposte IRPEG-ILOR versate, con riferimento agli interessi
attivi sui crediti d'imposta vantati dalla ricorrente e
contabilizzati nel periodo d'imposta 1983;
che, secondo il giudice remittente, per effetto della
disposizione impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla
Cassazione con sentenza n. 7091 del 1990), la sottoposizione ad
imposizione degli interessi sui crediti d'imposta maturati prima
dell'entrata in vigore del T.U.I.R. n. 917 del 1986 verrebbe fatta
dipendere non dalla norma legislativa vigente all'epoca della
presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal
comportamento del singolo contribuente;
che detta sottoposizione ad imposizione determinerebbe "un
risultato non consono" né al principio della corrispondenza alla
capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, né al
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,
potendosi creare ingiustificata disparità di trattamento tra
situazioni oggettivamente identiche;
che la proposta interpretazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 42
del 1988, implicando una efficacia retroattiva in malam partem,
potrebbe risultare, altresì, non corrispondente all'effettiva
volontà del legislatore delegante, con conseguente violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 sollevata in riferimento agli
artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione dalla medesima Commissione
tributaria di primo grado di Modena;
che, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano proposti profili
ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre
a diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di
attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte