Ordinanza n. 483/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
- art. 9r.d. 1579/1934
usata come parametro
citata
- art. 317-bislegge 217/1990
- art. 9legge 1404/1934
- art. 75Legge sull’adozione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 317 bis 333,
330, 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il
22 ottobre 1999 dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia
sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 28 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000, e il 22 ottobre
1999 dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia sul ricorso
proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 29 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte di appello di Venezia - sezione per i
minorenni -, con ordinanza emessa in data 22 ottobre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede il
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili di cui agli
artt. 317 bis 330, 333 e 336 del codice civile, per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il giudice a quo è investito della decisione di un
ricorso col quale un avvocato - che aveva prestato la propria opera
professionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in
un procedimento camerale relativo all'affidamento della figlia minore
- ha impugnato il provvedimento col quale era stata rigettata la sua
richiesta di liquidazione dei compensi;
che nel giudizio a quo la parte ricorrente ha sollevato
questione di legittimità costituzionale delle norme del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio) e dell'art. 9 del regio decreto 20 settembre
1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 sulla istituzione e sul
funzionamento del tribunale per i minorenni) nella parte in cui non
prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle
procedure civili attinenti all'esercizio della potestà dei genitori;
che la Corte di Venezia - nell'accogliere sotto diverso
profilo l'eccezione di parte - osserva che ai procedimenti civili di
competenza del tribunale per i minorenni si applica, in forza del
richiamo operato dagli artt. 9 del regio decreto n. 1579 del 1934 e
32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), la disciplina sul
gratuito patrocinio di cui al regio decreto n. 3282 del 1923;
che la Corte rimettente, rilevato che la legge n. 217 del
1990 non disciplina i procedimenti di giurisdizione volontaria e, in
particolare, quelli relativi alla potestà dei genitori, esclude di
potere ricorrere ad una interpretazione analogica della disposizione
impugnata, considerato che, in materia di famiglia, il patrocinio a
spese dell'erario è stato specificamente previsto solo nel
procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore, come stabilito dall'art. 75 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori);
che il giudice a quo ritenendo che le norme del r.d. n. 3282
del 1923 siano obsolete ed in parte abrogate, osserva come l'inerzia
del legislatore nel disciplinare in generale il patrocinio dei non
abbienti a spese dello Stato determini un contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., profilandosi "una netta disparità di trattamento ed una
palese violazione del diritto di difesa" delle parti in giudizio;
che, sempre secondo la Corte rimettente, nei casi
disciplinati dalla legge n. 217 del 1990 e nei procedimenti di
adozione regolati dalla legge n. 184 del 1983 la difesa dei non
abbienti verrebbe assicurata con la "pronta liquidazione dei compensi
ai difensori", mentre nei procedimenti di giurisdizione volontaria
relativi alla limitazione o alla decadenza della potestà dei
genitori non vi sarebbe "altrettanto efficace adeguata tutela", pur
trattandosi di ipotesi nelle quali assumono rilievo i diritti dei
minori e della famiglia in generale, ciò che configurerebbe quindi
"una evidente riduzione del diritto alla difesa";
che la stessa Corte di appello di Venezia - sezione per i
minorenni -, ha emesso lo stesso giorno, in un distinto procedimento,
un'altra ordinanza avente identico contenuto;
che è intervenuto in giudizio - per la sola ordinanza
iscritta al r.o. n. 28 del 2000 - il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che la difesa erariale, premesso che il riconoscimento o meno
al difensore del diritto alla liquidazione degli onorari a carico
dello Stato non inciderebbe apprezzabilmente sulla qualità della
difesa svolta, osserva che la questione sollevata non avrebbe
rilevanza nel giudizio a quo che non è il procedimento nel quale
sarebbe avvenuta la pretesa lesione del diritto di difesa della
parte, ma è l'apposita procedura prevista dalla legge per la
liquidazione delle spettanze del difensore;
che, rileva ancora l'avvocatura, l'ambito di applicazione
della norma censurata è delimitato espressamente ai procedimenti
penali ed a quelli civili ad essi connessi, restando quindi esclusa
un'amplissima fascia di procedimenti civili riguardanti diritti della
persona e altre situazioni soggettive di primario rilievo, la cui
tutela resta comunque assicurata dal patrocinio gratuito di cui al
regio decreto n. 3282 del 1923, secondo un sistema che presenta una
generale coerenza, non contraddetta da singole deroghe previste per
casi specifici.
Considerato che le due ordinanze di rimessione della Corte di
appello di Venezia sollevano questioni identiche e vanno perciò
trattate congiuntamente;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti
al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria
giurisdizione di cui agli artt. 317 bis 330, 333 e 336, dal momento
che la norma impugnata determinerebbe una disparità di trattamento
fra le parti di dette procedure ed i soggetti ammessi, in altri
procedimenti, al beneficio e limiterebbe l'esercizio del loro diritto
di difesa in giudizio, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che la questione sollevata è del tutto irrilevante nel giudizio
a quo posto che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i
giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera
professionale, garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito
patrocinio, hanno già avuto svolgimento e che la Corte di appello è
chiamata a pronunciarsi solo sulla liquidazione del suo compenso
(cfr. ordinanza n. 355 del 2000);
che peraltro anche nelle procedure camerali riguardanti
l'affidamento dei minori il diritto di difesa e la parità delle
parti sono garantiti dalla possibilità di ammettere le stesse al
patrocinio gratuito;
che la questione sollevata risulta perciò manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia sezione per i
minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte