Ordinanza n. 484/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 36/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15
febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il
cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e
sindacali), promossi con le ordinanze emesse il 22 marzo 1984 dal
Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna,
iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328
dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S.
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse
rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre
1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974,
n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude
la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui
rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto
altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni
addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene
essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato - ai quali è,
invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione - fossero
soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si
sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso
con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel
senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso
opposto;
che la questione appare manifestamente infondata;
che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale
dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono,
nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli
relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in
questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione
nella diversità che, nonostante il tendenziale processo di
avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro
pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da
questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n.
209/75; n. 49/76;
n. 194/76 ecc.);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e
Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte