Ordinanza n. 484/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 436/1927
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia),
promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nel
procedimento penale a carico di Zaccaro Rosaria, iscritta al n. 382
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13,
25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della
reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi
distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del
creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)
costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala
ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di
obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai
lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli
di protezione;
che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere
violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni
patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del
patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in
errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno,
nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio
stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta),
mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo
dell'arresto per debiti;
che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il
principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a:
violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere
ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà
personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le
varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai
venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i
debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli
oggetto di privilegio. Considerato che la questione, già sollevata
negli stessi termini dal medesimo giudice a quo , è stata dichiarata
da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992, e
manifestamente infondata con ordinanza n. 405 del 1992; che, come
detto, l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed
istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi
dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo
comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte