Ordinanza n. 484/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 890/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7
agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato e dei servizi periferici del ministero del
tesoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto
da Cocozza Giacomazzi Lucia Maria contro il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Cocozza Giacomazzi Lucia Maria;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza del 9 dicembre 1993, sul ricorso proposto da L. M.
Cocozza Giacomazzi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 "nella parte in cui
omette di estendere i benefici normativi ed economici previsti dal
d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale già appartenente alla
carriera speciale o ordinaria di concetto delle direzioni provinciali
del tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera
stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai
ruoli centrali del Ministero del tesoro";
che, ad avviso del tribunale remittente, la norma impugnata
circoscrivendo l'estensione dei benefici normativi ed economici
previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale della
soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali
del tesoro, ha omesso di considerare "analoghe situazioni di quanti
nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella
carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del
tesoro o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del
T.U. n. 3 del 1957";
che, secondo il giudice a quo, detta omissione normativa
risulterebbe fortemente ed iniquamente "lesiva" avuto riguardo - da
un lato - alla coincidenza dei requisiti di accesso (concorso
articolato su tre prove scritte ed una orale), dall'altro,
all'"intento perequativo" che il legislatore avrebbe manifestato con
le leggi n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente
con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238 poi;
che, pertanto, si verrebbe a porre in essere una situazione di
irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti
già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto
delle direzioni provinciali del tesoro, nel frattempo transitati
nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione
del tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art.
200 T.U. n. 3 del 1957, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione;
che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte
privata la quale ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata
inammissibile;
Considerato che con la sentenza n. 479 del 1993 questa Corte ha
già esaminato la presente questione dichiarandola non fondata;
che, secondo tale sentenza, la legge n. 890 del 1986,
introducendo eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto
apprezzamento del legislatore, ha carattere derogatorio sicché il
tertium comparationis richiamato ai fini della estensione dell'art. 3
legge n. 890 del 1986, ovvero le norme concernenti le carriere
speciali, la loro soppressione, nonché la "sistemazione" successiva
del personale da esse provenienti, attuate con il d.P.R. n. 319 del
1972 (particolarmente art. 4) rappresentano un quadro totalmente
estraneo alle situazioni disciplinate dalla norma, oggetto del
giudizio di costituzionalità;
che, infatti nella legge n. 890 del 1986, non vengono affatto in
rilievo le carriere speciali che invece costituiscono oggetto del
d.P.R. n. 319 del 1972 nel quale sono assimilate, in ragione di
determinati presupposti e di particolari peculiarità, alle carriere
direttive;
che, quindi, la legge n. 890 del 1986 derogando al quadro
normativo generale costituito dal d.P.R. n. 319 del 1972 non può
avere "intento perequativo";
che - infatti - stante il carattere derogatorio della norma
censurata, essa circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti
ed alle situazioni da essa disciplinati e l'unica possibilità di
applicazione è data dalla circostanza che tra il caso ricompreso e
quello escluso ricorra l'eadem ratio, sicché sia ingiustificato il
restringersi della disciplina soltanto ad alcune ipotesi comprese
nella sua ratio;
che detta ipotesi non ricorre nella fattispecie in quanto i
dipendenti "transitati" nei ruoli centrali della Amministrazione del
tesoro hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle
Direzioni provinciali cui si riferiscono i successivi interventi del
legislatore, perdendo così caratteristiche e trattamento propri
della pregressa carriera;
che, pertanto, non è configurabile una prosecuzione giuridica
(ed anche economica) destinata ad esplicarsi in una carriera cui non
si appartiene, dato che il transito ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o
a "fortiori" su opzione per superamento di concorso) ai ruoli
centrali ha bloccato la situazione, connessa a quel rapporto di
impiego, al momento del passaggio;
che, quindi, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla
precedente carriera e successivi a tale momento non possono essere
rivendicati dai dipendenti "transitati", in quanto connessi ad una
situazione che, essendo cessata ad ogni effetto, non è suscettibile
di ulteriori sviluppi;
che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti
profili nuovi che suggeriscano un riesame della proposta questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890
(Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428,
sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi
periferici del Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte