Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 890/1986

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7

agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria

generale dello Stato e dei servizi periferici del ministero del

tesoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto

da Cocozza Giacomazzi Lucia Maria contro il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Cocozza Giacomazzi Lucia Maria;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza del 9 dicembre 1993, sul ricorso proposto da L. M.

Cocozza Giacomazzi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 "nella parte in cui

omette di estendere i benefici normativi ed economici previsti dal

d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale già appartenente alla

carriera speciale o ordinaria di concetto delle direzioni provinciali

del tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera

stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai

ruoli centrali del Ministero del tesoro";

che, ad avviso del tribunale remittente, la norma impugnata

circoscrivendo l'estensione dei benefici normativi ed economici

previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale della

soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali

del tesoro, ha omesso di considerare "analoghe situazioni di quanti

nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella

carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del

tesoro o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del

T.U. n. 3 del 1957";

che, secondo il giudice a quo, detta omissione normativa

risulterebbe fortemente ed iniquamente "lesiva" avuto riguardo - da

un lato - alla coincidenza dei requisiti di accesso (concorso

articolato su tre prove scritte ed una orale), dall'altro,

all'"intento perequativo" che il legislatore avrebbe manifestato con

le leggi n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente

con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238 poi;

che, pertanto, si verrebbe a porre in essere una situazione di

irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti

già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto

delle direzioni provinciali del tesoro, nel frattempo transitati

nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione

del tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art.

200 T.U. n. 3 del 1957, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97

della Costituzione;

che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte

privata la quale ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata

inammissibile;

Considerato che con la sentenza n. 479 del 1993 questa Corte ha

già esaminato la presente questione dichiarandola non fondata;

che, secondo tale sentenza, la legge n. 890 del 1986,

introducendo eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto

apprezzamento del legislatore, ha carattere derogatorio sicché il

tertium comparationis richiamato ai fini della estensione dell'art. 3

legge n. 890 del 1986, ovvero le norme concernenti le carriere

speciali, la loro soppressione, nonché la "sistemazione" successiva

del personale da esse provenienti, attuate con il d.P.R. n. 319 del

1972 (particolarmente art. 4) rappresentano un quadro totalmente

estraneo alle situazioni disciplinate dalla norma, oggetto del

giudizio di costituzionalità;

che, infatti nella legge n. 890 del 1986, non vengono affatto in

rilievo le carriere speciali che invece costituiscono oggetto del

d.P.R. n. 319 del 1972 nel quale sono assimilate, in ragione di

determinati presupposti e di particolari peculiarità, alle carriere

direttive;

che, quindi, la legge n. 890 del 1986 derogando al quadro

normativo generale costituito dal d.P.R. n. 319 del 1972 non può

avere "intento perequativo";

che - infatti - stante il carattere derogatorio della norma

censurata, essa circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti

ed alle situazioni da essa disciplinati e l'unica possibilità di

applicazione è data dalla circostanza che tra il caso ricompreso e

quello escluso ricorra l'eadem ratio, sicché sia ingiustificato il

restringersi della disciplina soltanto ad alcune ipotesi comprese

nella sua ratio;

che detta ipotesi non ricorre nella fattispecie in quanto i

dipendenti "transitati" nei ruoli centrali della Amministrazione del

tesoro hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle

Direzioni provinciali cui si riferiscono i successivi interventi del

legislatore, perdendo così caratteristiche e trattamento propri

della pregressa carriera;

che, pertanto, non è configurabile una prosecuzione giuridica

(ed anche economica) destinata ad esplicarsi in una carriera cui non

si appartiene, dato che il transito ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o

a "fortiori" su opzione per superamento di concorso) ai ruoli

centrali ha bloccato la situazione, connessa a quel rapporto di

impiego, al momento del passaggio;

che, quindi, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla

precedente carriera e successivi a tale momento non possono essere

rivendicati dai dipendenti "transitati", in quanto connessi ad una

situazione che, essendo cessata ad ogni effetto, non è suscettibile

di ulteriori sviluppi;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti

profili nuovi che suggeriscano un riesame della proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890

(Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428,

sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi

periferici del Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte