Ordinanza n. 485/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni'), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto da Salsi
Augusto ed altro, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno
1983;
2) ordinanza emessa il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Costantini Alessandra
contro l'Ufficio del Registro Successioni di Roma, iscritta al n. 217
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 (reg. ord.
n. 318/1983) la Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), nella
parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,
non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di
arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,
per contrasto con l'art. 3 Cost.;
che identica questione è stata pure sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma, Sez. VII, con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n.
217/1987);
che i giudizi a quibus vertono su sopratasse applicate
dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di
successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati
mortis causa;
che l'asserita disparità di trattamento viene posta in
relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di
altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte
sui redditi);
Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica
questione rendendo opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini
di un'unica pronuncia;
che con la sentenza n. 121 del 1985 seppure in una fattispecie
diversa concernente l'istituto del ricorso amministrativo in materia
di IGE, la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di una
disposizione che non equiparava la data di spedizione a quella di
presentazione, ha osservato che: "nell'ambito amministrativo
tributario, normative diverse concernenti presentazioni di
dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una
disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il
riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per
saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni";
che in tema di dichiarazione INVIM, la Corte con ordinanza n.
342 del 1987 ha dichiarato manifestamente infondata questione
identica a quella oggetto del presente giudizio ribadendo
l'impossibilità a fronte di altre normative (quale è appunto quella
in materia di imposta di successione e di imposta di registro) che
non prevedono l'invocata equiparazione, di individuare un principio
generale alla stregua del quale valutare la ragionevolezza delle
singole disposizioni;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
posta per contrasto con l'art. 3;
che va invece dichiarata manifestamente inammissibile
l'impugnazione della medesima norma con riferimento all'art. 53
Cost., non risultando in alcun modo enunciati i profili sotto i quali
la stessa si porrebbe in contrasto con l'invocato parametro
costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'),
sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984
(reg. ord. n. 217 del 1987).
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio
1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo
grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte