Ordinanza n. 485/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 69/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto
delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito
con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa il 2
aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni
Luigi, iscritta al n.387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art.14 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto
delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito
nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia
decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79
della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo
prospettata sotto argomenti, profili e parametri già presi in
considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257 del 1990, ove
infatti si è affermato che "la norma, consentendo al contribuente la
scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla
regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri
dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)".
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989,
n.154, con modificazioni, in riferimento all'art.79 della
Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte