Ordinanza n. 485/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 7legge 94/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo
comma, lett. a), della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n.
61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel
procedimento penale a carico di Ferrari Carlo iscritta al n. 528 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Verona, nel corso di un procedimento
penale a carico di Ferrari Carlo, imputato del reato di cui all'art.
20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere
realizzato un box, una cancellata in ferro e due cancelli in zona
sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, in assenza della prescritta concessione edilizia, con
ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 528 del 1994), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto
27 giugno 1985, n. 61, nella parte in cui assoggetta a mera
autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze non
autonomamente utilizzabili, senza operare alcuna eccezione per il
caso in cui i manufatti siano vincolati ai sensi delle leggi n. 1089
e n. 1497 del 1939;
Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure
sull'asserito contrasto tra tale normativa regionale e quella
statale, di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che, all'art. 7,
invece, richiederebbe il rilascio della concessione, allorché si
tratti di manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di
interesse storico ai sensi delle citate leggi n. 1089 e n. 1497 del
1939;
che identica questione, sollevata con riferimento ad analoga
norma contenuta negli artt. 72, lett. b) e f), e 78, della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, è già
stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 100 del 1994;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
dalla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge
regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e
l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte