Ordinanza n. 486/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 865/1971
- art. 14legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942,
n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 6
aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile
vertente tra Giuseppe Kraner ed altri e il Comune di Tarvisio,
iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data
6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto il
profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione,
in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione
dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello
per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della
Costituzione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,
non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la
determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;
che, successivamente, questione analoga è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;
che, pertanto, anche la questione ora sollevata, va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150,
l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la
sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta
espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio
per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di
stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte