Ordinanza n. 487/1987
Altra decisione · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione del decreto del Presidente della
Repubblica in data 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione
regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di
prot. del 27 aprile 1987 ('Nomina del Direttore dell'Istituto
"Tommaso Pendola di Siena"'), in relazione al quale il Presidente
della Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione con
ricorso notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6
luglio successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Regione Toscana, con il ricorso indicato in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto del
Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 con cui si dispone
la nomina del direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena", in
quanto si tratterebbe di funzione riservata alla competenza
regionale;
che, in forza della delega disposta con leggi regionali della
Toscana 7 aprile 1976, n. 15 (art. 13) e 30 maggio 1978, n. 35 (art.
9), il Comune di Siena, con delibera consiliare del 23 maggio 1985,
aveva già provveduto alla nomina di un commissario straordinario in
sostituzione degli organi statutari dell'ente;
che tale nomina, disposta per la durata di sei mesi, sarebbe
stata con successive delibere comunali, prorogata fino al 14 agosto
1987;
che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del
provvedimento impugnato, in quanto la sua emanazione avrebbe
determinato una situazione di paralisi dell'attività istituzionale
dell'ente dovuta all'incertezza circa l'organo competente ad
amministrarlo;
Considerato che, allo stato degli atti, non è dato di individuare
le ragioni asserite dalla ricorrente secondo cui gli effetti della
nomina del direttore ad opera dell'impugnato provvedimento
paralizzerebbe l'attività dell'ente;
che, non sussistono pertanto le gravi ragioni che, ai sensi
dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme
integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, possano
giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato
provvedimento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del
Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987, proposta dalla
Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte