Corte costituzionale

Ordinanza n. 487/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 18/1980

usata come parametro

citata

  • art. 6d.P.R. 834/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento

agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza

emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 690

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano - giudice del lavoro - ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella

parte in cui, secondo una corretta interpretazione della normativa

che regola la materia, non estende agli invalidi civili - totalmente

inabili e non deambulanti - l'assegno integrativo previsto a favore

degli invalidi di guerra che si trovino nelle stesse condizioni

dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per preteso

contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in

quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo;

considerato che la norma de qua evidenzia una differenziazione

di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di guerra, che

deve essere ravvisata nell'obiettiva diversità dei presupposti che

sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai

fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo

alla ipotesi dell'invalidità civile; estremo questo più volte

evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte;

che, a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa

ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art. 6 del già citato

d.P.R. n. 834 del 1981, così esplicitando ulteriormente la ratio

della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal

giudice a quo non possono essere considerate omogenee, sicché non

può dirsi violato il disposto dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio

1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Milano, giudice del lavoro, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte