Ordinanza n. 487/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 18/1980
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 834/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza
emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 690
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano - giudice del lavoro - ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella
parte in cui, secondo una corretta interpretazione della normativa
che regola la materia, non estende agli invalidi civili - totalmente
inabili e non deambulanti - l'assegno integrativo previsto a favore
degli invalidi di guerra che si trovino nelle stesse condizioni
dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per preteso
contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo;
considerato che la norma de qua evidenzia una differenziazione
di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di guerra, che
deve essere ravvisata nell'obiettiva diversità dei presupposti che
sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai
fatti bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo
alla ipotesi dell'invalidità civile; estremo questo più volte
evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte;
che, a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa
ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art. 6 del già citato
d.P.R. n. 834 del 1981, così esplicitando ulteriormente la ratio
della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio;
che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal
giudice a quo non possono essere considerate omogenee, sicché non
può dirsi violato il disposto dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione;
che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio
1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Milano, giudice del lavoro, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte