Ordinanza n. 487/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campanile Romano
contro Bocchini Clemente ed altro, iscritta al n. 390 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una sentenza
della Corte d'appello di Napoli, confermativa della decisione di
primo grado che aveva dichiarato improponibile una domanda di
riscatto di un immobile - in quanto proposta oltre il termine
semestrale di decadenza di cui all'art. 39, primo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa
l'8 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione agli artt.
3 e 24 della Costituzione;
che la previsione della trascrizione dell'atto di trasferimento
a titolo oneroso quale momento iniziale di decorrenza del termine di
decadenza, a parere del giudice a quo, finirebbe per comprimere il
diritto di riscatto del conduttore, attraverso il fraudolento
occultamento dell'avvenuto trasferimento, imponendo di fatto a questi
l'onere di una periodica ispezione dei registri immobiliari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza della questione;
Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 228 del 1990 e che il giudice a quo non prospetta
argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte