Ordinanza n. 487/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 22legge 153/1959
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS,
iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana
Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza
del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese
industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere
l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di
avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e
contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente
per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22
della legge 30 aprile 1959, n. 153, non può essere superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del
compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni
per le donne;
che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe
in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e
503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile;
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa
Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte