Ordinanza n. 488/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46r.d. 2537/1925
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma,
del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per
le professioni d'ingegnere e di architetto"), promossi con ordinanze
emesse il 16 maggio 1986 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, iscritte rispettivamente ai nn. 613 e 614 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di DE NILE Egidio nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con due
ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 - la prima delle
quali soltanto contiene proposizioni esplicative dei ravvisati
profili di incostituzionalità - ha solleva- to, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23
ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui impone che la sospensione
del professionista dall'esercizio della professione permanga fino
alla revoca del mandato di cattura;
che nel giudizio promosso con la prima delle indicate ordinanze
si è costituito l'interessato instando per la declaratoria
dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata e,
in entrambi, ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile essendo la
norma della cui costituzionalità si dubita priva della forza di
legge;
Considerato che viene denunciata la stessa disposizione in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, onde i giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il regio decreto n. 2537 del 1925, come risulta da due
presunzioni e cioè dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene
definito l'emanando complesso normativo ("regolamento" per
l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395), nonché dalla
procedura seguita per la sua adozione, (acquisizione del parere del
Consiglio di Stato) non è da ritenersi atto avente forza di legge e
non è dunque suscettibile, ex art. 134 Cost., di sindacato di
legittimità da parte della Corte costituzionale;
che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente
inammissibile per tale assorbente ragione;
Visti gli artt. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n.
2537, ("Approvazione del regolamento per professione di ingegnere e
di architetto") sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 4, primo comma, Cost., dal Consiglio nazionale degli ingegneri con
ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 (reg. ord. nn.
613 e 614 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte