Ordinanza n. 488/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 626/1975
usata come parametro
citata
- art. 32legge 370/1940
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle
armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei
limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a
particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito),
promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal T.A.R. della
Sicilia, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui
- ai fini ivi previsti -, secondo una corretta interpretazione della
normativa vigente, non consente l'equiparazione del servizio di
osservazione aerea in zona di operazioni a periodo di effettivo
comando di reparto in guerra e, conseguentemente, non estende il
beneficio della promozione al grado superiore nella ausiliaria o
nella riserva previsto nella norma impugnata a favore di quegli
ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con
l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso
trattamento;
considerato che l'equiparazione operata in forza dell'art. 32
della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dei regi decreti 12 ottobre
1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328,
era chiaramente predisposta ai limitati fini connessi alle
contingenti esigenze belliche, mentre la norma impugnata, invocata
allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera
utili al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese
le peculiarità professionali richieste dal grado superiore, che
possono dirsi verificate solo nella sussistenza di tale specifico
requisito;
che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal
giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza non omogenee,
in considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata,
la cui ragionevolezza trova puntuale riscontro nella limitata e
contingente valenza della surricordata equiparazione;
che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte