Ordinanza n. 488/1990
Altra decisione · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 270/1982
- art. 57legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il
30 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro il Ministero
della pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a
questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34
e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non
prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di
ruolo della scuola secondaria ed artistica, titolari di supplenza
annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico
1981-1982;
che, secondo il giudice a quo, da tale omissione deriverebbe
disparità di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti
incaricati per l'anno 1980-1981;
Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n.
246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed
artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza
annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in
ruolo con decorrenza 10 settembre 1982;
che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,
come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle analoghe
questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte