Ordinanza n. 488/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a
carico di Vona Alberto, iscritta al n. 348 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, nel corso dell'udienza preliminare instaurata nei
confronti di Vona Alberto, perveniva richiesta dell'imputato di
applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di
procedura penale, richiesta relativamente alla quale il Pubblico
ministero rifiutava il suo consenso esclusivamente per il non
avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile;
e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Milano, con ordinanza del 12 aprile 1994, ha sollevato, su
eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di
procedura penale, "laddove non prevede che il Giudice per le indagini
preliminari possa pronunciare sentenza "quando ritiene ingiustificato
il dissenso del Pubblico ministero e congrua la pena richiesta
dall'imputato";
che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata
confliggerebbe, anzi tutto, "con i principi di libertà e di
autonomia del giudice" cui resterebbe precluso sia di accertare
l'entità della pena e la congruità della stessa sia di pronunciare
nel merito, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso del
Pubblico ministero così da sottoporre il Giudice stesso alla
volontà manifestata dalla parte pubblica;
e che risulterebbe, inoltre, vulnerato l'art. 3 della
Costituzione, perché la soluzione legislativa che consente solo
all'esito del dibattimento di verificare se il dissenso del Pubblico
ministero sia o no giustificato, si presenta come irrazionale,
costituendo un grave ostacolo alla concreta praticabilità di quei
riti di deflazione del dibattimento ai quali il codice di procedura
penale assegna un ruolo cruciale proprio per attuare l'esigenza di
"sfoltimento" dei processi;
che, ancora, sarebbe compromesso il diritto di difesa,
impedendosi all'imputato l'"esercizio di una facoltà legittima in
quanto prevista dall'art. 444" del codice di procedura penale;
che resterebbe inosservato, infine, anche il principio della
"eguaglianza delle armi" di cui l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, per il "macroscopico squilibrio di posizioni
processuali a scapito dell'imputato ed a vantaggio del" Pubblico
ministero, una parità garantita in ogni stato del procedimento e,
quindi, anche nel corso dell'udienza preliminare;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 127 del 1993, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
della norma qui denunciata, nella parte in cui stabilisce che solo
all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena
richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il Pubblico ministero
abbia espresso il proprio dissenso;
e che in tale occasione venne precisato che con la richiesta
"anticipazione" del provvedimento decisorio sull'applicazione della
pena richiesta dall'imputato, il petitum perseguito dal giudice a
quo, "viene a porsi in stridente antinomia non solo con la struttura
pattizia che sta alla base dello speciale procedimento che viene qui
in discorso, ma, soprattutto, con il principio di parità delle
parti, posto che il Pubblico ministero verrebbe ad essere
autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in
dibattimento il proprio diritto alla prova, che ben può volgersi a
dimostrare, fra l'altro, proprio la fondatezza delle ragioni sulla
base delle quali la stessa parte pubblica non ha ritenuto di
accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata
dall'imputato";
che il detto principio è, a fortiori, riferibile alla questione
di legittimità ora sottoposta all'esame della Corte, con la quale si
richiede di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere
decisorio alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il
Pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito
(v. anche sentenze n. 120 del 1984 e n. 81 del 1991);
che, profilandosi del tutto inconferente il richiamo anche agli
ulteriori parametri invocati, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, primo comma, 3, 24,
secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte