Ordinanza n. 488/2000
Altra decisione · depositata il 10/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 25 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Umberto Bossi nei confronti di Luigi Crespi, promosso dal
tribunale di Milano IV sezione penale con ordinanza datata 22 marzo
2000, depositata nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000 ed
iscritta al n. 159 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza datata 22 marzo 2000 e depositata
nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000, il tribunale di
Milano, IV sezione penale, investito di un procedimento penale per il
reato di diffamazione a carico del deputato Umberto Bossi, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
con la quale l'Assemblea, nella seduta del 25 novembre 1999
(documento IV-quater n. 92), ha dichiarato che i fatti per i quali
era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto
tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Milano
è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è
investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale di Milano denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la camera dei
deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in
quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,
primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Milano, IV sezione penale, nei confronti della camera dei deputati
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Milano, IV sezione penale,
ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte