Ordinanza n. 489/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo
comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo Unico delle norme
sulla circolazione stradale") promosso con ordinanza emessa il 24
febbraio 1987 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 177 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24
febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella
parte in cui equipara quoad poenam il comportamento di chi guida
senza patente a quello di colui che guida autoveicoli o motoveicoli
di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o
da meno di un anno;
che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata equiparando
irragionevolmente, nel trattamento sanzionatorio principale e nelle
conseguenti pene accessorie, situazioni di diversa gravità e
rilevanza, verrebbe a violare il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che secondo quanto ha costantemente affermato questa
Corte - anche in relazione alla specifica materia dei reati previsti
dal codice della strada - l'individuazione delle fattispecie
criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura
della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del
legislatore, costituzionalmente incensurabile se contenuta nei limiti
della razionalità (sentenze nn. 121 e 160 del 1973; n. 1 del 1975;
n. 72 del 1980; nn. 103 e 199 del 1982);
che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'equiparazione
della guida di veicoli più veloci o potenti senza aver conseguito la
patente da un certo periodo di tempo all'ipotesi di guida senza
patente, non appare affatto irragionevole se si considera che, dal
punto di vista della capacità tecnica, e a prescindere dunque dai
requisiti psicofisici o attitudinali per i quali è prevista una
diversa disciplina (art. 87 u.c. d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393), il
possesso dell'abilitazione alla guida per dodici o ventiquattro mesi,
costituendo indice della maturazione di una certa esperienza nella
conduzione stradale dei veicoli, è prescritto in ragione della
medesima ratio che impone, nella generalità delle altre ipotesi, il
semplice possesso della patente;
Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale")
in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso
articolo, sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento all'art. 3
Cost., con l'ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (reg. ord. n. 177
del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte