Ordinanza n. 489/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
concernente la revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla
Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo
ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene
oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del
1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di
legittimità costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non
attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento
degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il
potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli
atti dell'Ammi- nistrazione finanziaria menomassero la garanzia
giurisdizionale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della
questione;
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiché la
Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha
impugnato l'avviso d'accertamento "perché del tutto infondato in
fatto e in diritto", non spiega minimamente perché la dichiarazione
di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe
l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;
che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacché
l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il
cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale
nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato
il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia
di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in
riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo
grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte