Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,

concernente la revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla

Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo

ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene

oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del

1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di

legittimità costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non

attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento

degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il

potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli

atti dell'Ammi- nistrazione finanziaria menomassero la garanzia

giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della

questione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiché la

Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha

impugnato l'avviso d'accertamento "perché del tutto infondato in

fatto e in diritto", non spiega minimamente perché la dichiarazione

di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe

l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;

che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacché

l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il

cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale

nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato

il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia

di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in

riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo

grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte