Ordinanza n. 489/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 4593d.P.R. 447/1988
citata
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 68 ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Foggia nei procedimenti
penali a carico di Croce Pietro ed altri, iscritte ai nn. da 487 a
548, 592, 593, 594, 614, 618 e 641 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39, 41,
42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento
penale a carico di Pastore Carlo, iscritta al n. 617 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Foggia ha sollevato, con numerose ordinanze,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli
atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la
richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al
riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto,
mentre nei confronti dell'imputato "semplicemente" rinviato a
giudizio si applica un termine di prescrizione del reato più lungo,
operando l'effetto interruttivo connesso alla translatio iudicii,
l'imputato "addirittura" assoggettato ad una richiesta di condanna -
quale è la richiesta di emissione di decreto penale - non subisce
l'identico effetto interruttivo, con la conseguenza che "ad un atto
di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia,
nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato";
che analoga questione è stata sollevata dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera, il
quale, nel denunciare la medesima norma per violazione del principio
di uguaglianza e per contrasto con l'art. 112 della Costituzione,
rileva a quest'ultimo riguardo che la disposizione censurata avrebbe
omesso "di considerare la possibilità che il P.M. richieda decreto
penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice
la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 c.p.p.) quando ormai si
è verificata la causa d'estinzione del reato";
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e
che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che i giudici a quibus nella specie richiedono una pronuncia
additiva in materia penale vo'lta ad integrare la serie degli atti
che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli
idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della
prescrizione;
che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri
spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito
dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo, ordinanze nn. 391,
188 e 193 del 1993);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Foggia e dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte