Ordinanza n. 489/2000
Altra decisione · depositata il 10/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Vincenzo Mancino,
promosso dal giudice del tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, con
ordinanza datata 15 giugno 2000, depositata nella cancelleria della
Corte il 27 giugno 2000 ed iscritta al n. 161 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza datata 15 giugno 2000 e depositata
nella cancelleria della Corte il 27 giugno 2000, il giudice del
tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, investito di un procedimento
penale con l'imputazione di diffamazione a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della camera dei deputati in relazione alla
deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 novembre
1999 (documento IV-ter n. 36(R)-57-A), ha dichiarato che i fatti per
i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice della sezione
GIP-GUP del tribunale di Cosenza è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice del tribunale di Cosenza denuncia la lesione della propria
sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la
quale la camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del
parlamentare, per le quali era in corso il procedimento penale, come
insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni
parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice del
tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della camera dei
deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice del tribunale di Cosenza, sezione
GIP-GUP, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura
del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte