Ordinanza n. 49/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 536/1949
- art. 2legge 536/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 agosto
1949, n. 536, e 7 novembre 1957, n. 1051, promosso con ordinanza
emessa il 21 dicembre 1959 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Crema nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
Cerioli Dirce, Piera e Miranda, iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 88 del 9 aprile 1960.
Ritenuto che, nel procedimento civile promosso avanti al Tribunale
di Crema dalle sorelle Dirce, Miranda e Piera Cerioli contro l'avv. Ugo
Dossena, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
della legge 3 agosto 1949, n. 536, riguardante le prestazioni forensi
in materia penale e stragiudiziale, e della legge 7 novembre 1957, n.
1051, relativa alle prestazioni forensi nella materia giudiziale
civile, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che il Giudice istruttore del Tribunale di Crema, con l'ordinanza
di cui in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione sulla
predetta questione di legittimità costituzionale,
che le parti non si sono costituite e il Presidente del Consiglio
è intervenuto con atto della Avvocatura generale dello Stato
depositato il 9 febbraio 1960;
Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte, con
sentenza n. 20 del 31 marzo 1960, ha già dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957,
n. 1051, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che le ragioni, su cui si vorrebbe fondare la questione di
legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1949, n. 536, sono
identiche a quelle per le quali si è proposta la questione di
legittimità costituzionale della citata legge 7 novembre 1957, n.
1051, il cui articolo unico ha lo stesso contenuto, sia pure relativo
alle prestazioni giudiziali in materia civile, dell'art. 1 della citata
legge 3 agosto 1949, n. 536, mentre per l'art. 2 di questa legge
l'ordinanza non prospetta speciali o diversi motivi di impugnazione;
che non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte