Ordinanza n. 49/1964
Altra decisione · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 841/1950
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre
1952, n. 2983, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal
Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra la Società
anonima bonifica Valli Staffano e Riva' e l'Ente per la colonizzazione
del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12
ottobre 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente per la
colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli
Staffano e Riva';
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Aldo Formiggini, per la Società di bonifica, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per l'Ente di
riforma.
Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 23 aprile 1963,
ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
del decreto di espropriazione 29 novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nel
supplemento della Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953), emesso
nei confronti della Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva',
in quanto, secondo l'assunto della Società espropriata, alla data del
15 novembre 1949 il reddito dell'intera proprietà immobiliare della
società stessa era inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1963, n. 268;
che in questa sede per la Società anonima bonifica Valli Staffano
e Riva' si sono costituiti gli avvocati Claudio Mursia, Aldo Formiggini
e Francesco Toscano, depositando le deduzioni in data 31 ottobre 1963 e
una memoria il 20 febbraio 1964, e concludendo perché sia dichiarata
la illegittimità costituzionale del predetto decreto di scorporo;
che in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione del Delta
Padano si è costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando le
deduzioni in data 12 agosto 1963, e una memoria il 17 febbraio 1964,
con le quali si chiede che la Corte voglia ordinare la restituzione
degli atti al Tribunale di Ferrara, perché l'ordinanza di rimessione a
questa Corte manca della motivazione specifica richiesta dalla legge,
non essendosi pronunciata sui presupposti della questione di
legittimità costituzionale e sulla esistenza di una rinuncia ad agire
della Società attrice, eccepita dall'Ente convenuto;
Considerato che nella detta ordinanza non trovasi una congrua
motivazione della impossibilità di definire il giudizio
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, mentre, invece, in essa si afferma che l'indagine
sulle eccezioni di merito avrebbe portato a una vera e propria
pronuncia sulla domanda nella sua interezza;
che l'ordinanza si presenta, inoltre, insufficientemente motivata
anche perché non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto
della questione di legittimità costituzionale, non risultando che il
Tribunale abbia portato il suo esame su gli atti e i documenti
attestanti la consistenza patrimoniale della Società bonifica Valli
Staffano e Riva' al 15 novembre 1949 ed il reddito imponibile di essa,
determinati secondo i criteri del Part. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, né che degli atti esibiti dalle parti abbia stabilito il
valore certificativo ed abbia accertato il preciso contenuto;
che, pertanto, si rende necessario che il Tribunale proceda a una
più completa indagine sulla rilevanza della dedotta questione di
legittimità costituzionale ai fini del giudizio, ed ove, compiuto
quest'esame, riconosca tale rilevanza, precisi i predetti elementi di
fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione
della questione stessa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte