Ordinanza n. 49/1977
Altra decisione · depositata il 03/03/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del giudice istruttore presso il
tribunale di Torino, pervenuto in cancelleria il 6 luglio 1976 ed
iscritto al n. 30 del registro 1976, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del rifiuto da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri di trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro
integralità, documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Sogno
Rata del Vallino Edgardo, di Cavallo Luigi ed altri, il giudice
istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato, con ricorso del
5 maggio 1976, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, ed ha esposto che il Presidente del
Consiglio dei ministri, allegando il segreto politico-militare, ha
rifiutato di trasmettere nella sua integralità il carteggio relativo
all'imputato Sogno esistente presso i servizi di sicurezza, dichiarando
di trasmetterlo previa obliterazione di taluni dati soggettivi,
riguardanti tra l'altro i cittadini stranieri menzionati nella
documentazione.
Rilevato che viene chiesto alla Corte costituzionale di acquisire
tutta la su detta documentazione esistente presso i servizi di
sicurezza, relativa all'imputato Sogno e di valutare se nella
fattispecie possa essere lesivo per la sicurezza delle istituzioni
dello Stato l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria dei
predetti nominativi, accertandosi se la pubblica Amministrazione possa
legittimamente opporre il segreto politico-militare nel caso di specie.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso
ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di
precisare (ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975), che per determinare se
vi sia materia di conflitto, secondo la dizione del quarto comma
dell'art. 37, deve accertarsi unicamente, in via di prima delibazione,
la concorrenza dei requisiti, di ordine soggettivo ed oggettivo,
contemplati dal primo comma dello stesso art. 37, e cioè se il
conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono (requisito soggettivo), e per la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari
poteri, da norme costituzionali (requisito oggettivo).
Che dal punto di vista subbiettivo non sorge problema circa la
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare
definitivamente la volontà del potere esecutivo; mentre ogni dubbio
circa la competenza dei singoli organi giurisdizionali a sollevare
conflitto nei confronti di altri poteri dello Stato, è stato rimosso
con le citate ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975 di questa Corte,
nonché con la successiva sentenza n. 231 dello stesso anno, con le
quali è stato affermato il principio che "i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi
legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti in conflitti
di attribuzione".
Che dal punto di vista obbiettivo il conflitto sollevato attiene
all'applicazione delle norme costituzionali che regolano l'esercizio
della giurisdizione, assumendosi dall'autorità ricorrente che
l'Esecutivo, ponendo col divieto sopra menzionato uno "sbarramento al
potere-dovere del giudice di acquisire gli elementi di prova necessari
per la prosecuzione dell'azione penale" abbia interferito nella sfera
di attribuzione costituzionalmente assegnata al potere giurisdizionale.
Ritenuto che con sentenza 5 maggio 1976 il giudice istruttore del
tribunale di Torino ha trasmesso il cennato procedimento penale al
giudice istruttore del tribunale penale di Roma, sicché appare
opportuno dare comunicazione della presente ordinanza anche a
quest'ultimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal giudice istruttore del tribunale di Torino nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevato con il ricorso di
cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al
ricorrente (giudice istruttore del tribunale di Torino) della presente
ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
sopra;
c) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente
ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1 977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte