Ordinanza n. 49/1997
Altra decisione · depositata il 20/02/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 362/1995
usata come parametro
citata
- art. 7d.lgs. 266/1993
- art. 3legge 419/1994
- art. 3legge 261/1995
- art. 3legge 549/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del
d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità), promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, sul ricorso proposto da Gatto Umberto contro la regione
Veneto ed altra, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 (r.o. n. 150 del 1996), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 24, 32 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del
d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità), "e delle successive
reiterazioni";
che, secondo il remittente, la disposizione denunciata,
stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del medesimo decreto-legge la commissione unica del
farmaco, di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266,
provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di
particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie
stesse, avrebbe escluso, fino alla scadenza di un termine divenuto
nella prassi (s'intende, per la reiterazione dei decreti-legge)
incertus quando, la vigenza di qualsivoglia procedura amministrativa
idonea a consentire agli assistiti di ottenere la prosecuzione
dell'erogazione gratuita di farmaci inclusi fra quelli di fascia "C",
cioè a totale carico dell'utente, di cui pure sia stata riconosciuta
l'essenzialità terapeutica;
che l'art. 3, comma 3, del d.-l. 30 giugno 1994, n. 419, con
disposizione riprodotta successivamente nei dd.-ll. 29 agosto 1994,
n. 518; 29 ottobre 1994, n. 603; 23 dicembre 1994, n. 722; 28
febbraio 1995, n. 57; 29 aprile 1995, n. 135, aveva previsto che,
qualora un assistito dal Servizio sanitario nazionale avesse assoluta
necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga
durata della quale soffrisse, di essere trattato con medicinali di
fascia "C", la Unità sanitaria locale competente provvedesse a
dispensare gratuitamente gli stessi, purché l'assoluta necessità
del trattamento fosse stata riconosciuta dalla stessa USL, in
conformità a criteri adottati dalla Commissione unica del farmaco
(criteri in effetti adottati con provvedimento del 25 luglio 1994, e
successivamente con provvedimento del 28 novembre 1994, che demandava
alle regioni il compito di dettare alle USL le modalità per
garantire ai cittadini la dispensazione di detti farmaci): procedura
di riconoscimento che era stata applicata al ricorrente nel giudizio
a quo, le prime due volte con esito positivo e la terza volta, al
contrario, con esito negativo, avendo l'apposita commissione
regionale negato al ricorrente la dispensabilità del farmaco
richiesto, con provvedimento impugnato nel giudizio davanti
all'autorità remittente;
che la disposizione da ultimo citata non è più stata riprodotta
nei decreti-legge succedutisi dopo quello del 29 aprile 1995, n.
135, essendosi viceversa rimesso alla Commissione unica del farmaco
il compito di provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, alla identificazione dei
farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché
alla identificazione delle patologie medesime (art. 3, comma 4, del
d.-l. 30 giugno 1995, n. 261, riprodotto nell'art. 3, comma 4, del
d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 - la disposizione impugnata - e
successivamente nelle corrispondenti disposizioni dei dd.-ll. 30
ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n.
89, 26 aprile 1996, n. 224): senza che la commissione unica del
farmaco adottasse il provvedimento ivi previsto;
che, secondo il giudice remittente, tale ultima disposizione
violerebbe anzitutto gli artt. 24 e 113 della Costituzione, atteso
che la temporanea mancanza di ogni procedimento diretto a disporre la
dispensazione gratuita dei farmaci in questione lederebbe il diritto
alla difesa del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione, poiché la funzione giurisdizionale resterebbe
paralizzata, in assenza di strumenti amministrativi per dare
esecuzione ad una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, e
ciò nonostante che il legislatore abbia previsto, a regime, la
tutelabilità della situazione giuridica fatta valere in giudizio;
che, inoltre, la disposizione denunciata violerebbe l'art. 32
della Costituzione, in quanto l'assenza di strumenti amministrativi
idonei a disporre la dispensazione gratuita di farmaci essenziali
precluderebbe di fatto, dato il costo estremamente elevato di taluni
farmaci, la possibilità per l'assistito di accedere ad essi, con
lesione del diritto alla salute di coloro i quali abbiano assoluto
bisogno dei farmaci medesimi;
Considerato che la norma impugnata non è stata più riprodotta nei
decreti-legge reiterati in materia di farmaci e di sanità succeduti
a quello del 26 aprile 1996, n. 224;
che, peraltro, nel frattempo è entrata in vigore la legge 28
dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 129, stabilisce fra
l'altro che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge "la commissione unica del farmaco provvede alla
identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari
patologie nonché alla definizione delle patologie stesse",
prevedendo altresì che tali farmaci sono collocati nelle fasce "A" e
"B" (a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale);
che dunque la disposizione impugnata (pur, inspiegabilmente,
riprodotta testualmente ancora in tre decreti-legge successivi alla
legge n. 549 del 1995) è stata sostituita da una disposizione di
contenuto corrispondente, ma con varianti che incidono proprio sul
termine la cui incertezza è posta dal remittente a fondamento della
proposta questione di costituzionalità, stabilendosi un termine
certo, e già decorso, per la identificazione dei farmaci che, in
forza della loro assoluta necessità in rapporto a determinate
patologie, sono dispensati a carico totale o parziale del servizio
sanitario nazionale;
che, pertanto, devono restituirsi gli atti al giudice a quo per
una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della
citata sopravvenuta disposizione dell'art. 3, comma 129, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte