Ordinanza n. 49/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo
comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla Commissione
tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata
contro l'Ufficio delle entrate di Roma, iscritta al n. 532 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40 - 1ª serie speciale, - dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che con ordinanza del 18 gennaio 2000 (pervenuta alla
Cancelleria di questa Corte il 26 luglio 2000) la Commissione
tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione;
che in data 4 febbraio 1993 una contribuente, sorella e
coerede di persona deceduta il 9 agosto 1992, aveva presentato
all'Ufficio del registro successioni di Roma denuncia di successione
con indicazione di immobili per un valore complessivo di lire
268.000.000, con allegate altre due denunce con le quali ai fini
dell'INVIM veniva dichiarato un incremento complessivo di lire
259.840.000;
che, con atto del 21 marzo 1996, la stessa contribuente
proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del
registro per il pagamento dell'importo complessivo di lire
33.109.210, di cui lire 27.294.400 per INVIM;
che la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa
fiscale in quanto anche per l'INVIM, come per l'imposta di
successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando
esente il valore fino a lire 250.000.000 ed assoggettando ad imposta
solo la quota eccedente tale limite;
che in via subordinata, qualora fosse stata condivisa
l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e) del d.P.R.
n. 643 del 1972 nel senso sostenuto dall'Ufficio, la ricorrente
chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della
disposizione citata, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost;
che la Commissione tributaria di primo grado con decisione
4 marzo 1997 - rilevata, tra l'altro, l'infondatezza della questione
di legittimità costituzionale - rigettava il ricorso; decisione che
veniva gravata d'appello per i medesimi motivi presentati in primo
grado;
che la Commissione regionale sollevava questione di
legittimità costituzionale che questa Corte, con ordinanza del
26 maggio 1999, n. 211, dichiarava inammissibile per carenza di
motivazione su alcuni elementi rilevanti;
che la predetta Commissione, nel medesimo giudizio,
ripresenta ora la stessa questione di legittimità costituzionale,
sempre con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
in quanto il tributo INVIM colpisce l'incremento dell'immobile nel
tempo, con le esenzioni previste dal legislatore nella sua
discrezionalità, e in quanto disposizioni di favore non sono
suscettibili di applicazione analogica né idonee a costituire
riferimento per valutazione di legittimità costituzionale di altre
imposte.
Considerato che la Commissione rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del
d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, ritenendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di
successione, il tributo dovrebbe essere applicato considerando esente
il valore fino alla somma di lire 250.000.000
(duecentocinquantamilioni) e assoggettando ad imposta solo la quota
eccedente, in quanto l'omessa previsione di un eguale regime
giuridico di applicazione del tributo sarebbe priva di ragionevolezza
ed il non riconoscimento del suddetto limite inciderebbe in modo
sproporzionato sulla capacità contributiva del soggetto colpito
dall'imposta;
che in proposito giova ricordare che le disposizioni poste a
raffronto dalla Commissione rimettente - relative ad una successione
apertasi nel 1992, alla quale pertanto non sono applicabili le
sopravvenute modifiche normative in materia - riguardano distinte
imposte ed hanno un contenuto di natura diversa, in quanto l'una
prevede una esenzione, mentre l'altra detta i criteri per la
determinazione dell'imponibile;
che, com'è noto, le disposizioni che prevedono esenzioni, a
differenza di quelle che definiscono la base imponibile, sono
costituite da enunciati normativi che sottraggono all'applicazione
del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette, mentre un
abbattimento della base imponibile attiene al presupposto stesso
dell'imposta;
che pertanto, attesa la differenza delle disposizioni in
esame, la presente questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, non essendo consentito a questa Corte estendere norme
di esenzione da una imposta all'altra, e tantomeno prendere in
considerazione la richiesta di una diversa modulazione dei criteri
legislativi sui presupposti e sulla natura degli istituti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte