Ordinanza n. 490/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi"), in relazione
all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega
al Governo per la riforma tributaria"), promossi con ordinanze emesse
il 20 maggio 1986 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Udine, il 15 gennaio 1987 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Imperia e il 22 dicembre 1986 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte
rispettivamente ai nn. 196, 246 e 268 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 27 e 29
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 dicembre 1986 (reg. ord.
n. 268 del 1987), la Commissione tributaria di primo grado di Salerno
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento agli artt. 3 e
76 Cost.;
che identica questione unitamente ad altra concernente l'art. 55
dello stesso decreto delegato, entrambe già sollevate in relazione
agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Imperia con ordinanza del 25 giugno 1981, (reg. ord. n. 690
del 1981) sono state dallo stesso organo - in seguito alla sentenza
n. 128 del 1986 che disponeva la restituzione degli atti al giudice a
quo al fine di accertare la permanenza del requisito della rilevanza
- nuovamente sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale con
ordinanza in data 15 gennaio 1987 (reg. ord. n. 246 del 1987);
che la norma contenuta nell'ultimo comma del medesimo art. 47
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stata impugnata, con ordinanza
in data 20 maggio 1986 (reg. ord. n. 196 del 1987), anche dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Udine, in riferimento agli
che i giudizi a quibus vertono tutti sull'irrogazione delle
sanzioni previste per l'omessa e tardiva presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta;
che nel primo e nel secondo dei citati atti di rimessione si
assume che l'art. 47 d.P.R. n. 600 del 1973, comminando la stessa
severa sanzione pecuniaria senza distinguere tra omessa dichiarazione
pura e semplice ed omessa dichiarazione accompagnata da mancato
versamento all'Erario delle ritenute d'acconto, parifica situazioni
diverse, ossia equipara una violazione puramente formale ad una
sostanziale, così ledendo il principio d'eguaglianza;
che, la violazione dell'art. 3 Cost. è resa evidente anche
dall'art. 46 dello stesso d.P.R., il quale, comminando sanzioni per
violazioni commesse, sempre in sede di dichiarazione, dai soggetti
passivi d'imposta, distingue tra illeciti formali e illeciti
sostanziali;
che la disposizione impugnata viola altresì l'art. 76 Cost., in
quanto sembra contrastare con l'art. 10 n. 11 della l. di delega 9
ottobre 1971, n. 825, ossia col dovere, imposto al legislatore
delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entità,
soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;
che nel terzo dei citati atti di rimessione il giudice a quo
ritiene l'ultimo comma dello stesso art. 47 d.P.R. n. 600 del 1973
lesivo del principio di eguaglianza nella parte in cui pone a carico
del sostituto d'imposta, per l'ipotesi di tardiva presentazione della
dichiarazione seguita dal versamento dell'ammontare dovuto, una
sanzione più severa di quella prevista a carico degli altri
contribuenti nella medesima ipotesi (art. 46 comma 1), così
realizzando una ingiustificata disparità di trattamento in relazione
alla diversa qualità dell'autore (contribuente ovvero sostituto
d'imposta);
che lo stesso collegio remittente ravvisa nella disposizione
impugnata un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza nella
parte in cui il meccanismo sanzionatorio consentirebbe di irrogare al
sostituto di imposta nel caso di dichiarazione tardiva una pena
pecuniaria di entità superiore nel minimo edittale a quella che
potrebbe in concreto risultare applicabile alla più grave ipotesi di
infedele dichiarazione, con conseguente violazione anche del
principio contenuto nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che
tende ad una "migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva
entità oggettiva delle violazioni";
Ritenuto infine che la Commissione tributaria di secondo grado di
Imperia impugna il terzo comma dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, nella parte in cui, limitando la possibilità della
conciliazione amministrativa alle sole violazioni tributarie
constatate in occasione di accessi ispezioni e verifiche e
conseguentemente escludendola, per le violazioni accertate in modo
diverso, pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento
in relazione al luogo in cui viene rilevata la violazione;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta nei
presenti giudizi, ha chiesto dichiararsi la non fondatezza delle
questioni;
Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano, in relazione
all'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questioni analoghe,
sicché si appalesa opportuna la riunione dei giudizi ai fini di
un'unica pronuncia;
che per quanto attiene all'eguale trattamento riservato dal
legislatore alle ipotesi di omessa dichiarazione con o senza
versamento delle ritenute d'acconto, la Corte, con sentenza n. 128
del 1986, nel dichiarare infondata la questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata in relazione agli artt. 76 e 77
Cost., ha osservato che la dichiarazione de qua non mira soltanto ad
assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al
sostitituito, ma ha altresì una funzione di controllo, in quanto
consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti
di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare
l'esistenza e l'entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è
obbligato a rendere ed eventualmente a procedere agli accertamenti
del caso;
che pertanto sotto questo riguardo non si tratta di mere
violazioni formali, ché anzi esse rivestono un notevole rilievo
sostanziale, posto che qualsiasi omissione della prescritta
dichiarazione, o qualsiasi infedeltà, rende impossibile, o almeno
intralcia gravemente, la suddetta attività di controllo, così
ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario;
che peraltro, il giudice tributario ben può tenere conto, nella
determinazione delle pene in concreto, anche dei principi dettati
dall'art. 54 dello stesso decreto, che fa riferimento alla gravità
del danno o del pericolo e alla personalità dell'autore;
che, non trattandosi dunque di violazioni meramente formali,
cade ogni doglianza di ingiusta equiparazione e di contrasto con la
direttiva impartita dal legislatore delegante, tanto più che
quest'ultimo (art. 10 n. 11 l. n. 825 del 1971) ha imposto di avere
"particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione
all'Amministrazione finanziaria dei dati e notizie aventi rilievo ai
fini dell'accertamento dei redditi altrui";
che, per di più, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma d.l. n. 429
del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, l'omesso versamento all'Erario
delle ritenute effettivamente operate è punito con più gravi
sanzioni penali;
che, a parte quest'ultima, le considerazioni che precedono
inducono a ritenere infondata anche la questione concernente il
diverso trattamento sanzionatorio che, rispetto agli altri
contribuenti, è stato riservato al sostituto nell'ipotesi di
dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta;
che pertanto le suddette questioni in applicazione dei principi
già enunciati nella sentenza n. 128 del 1986 vanno dichiarate
manifestamente infondate;
che in relazione all'altra questione, sollevata dalla
Commissione di secondo grado di Udine concernente la più severa
sanzione che risulterebbe in concreto applicabile al sostituto di
imposta nell'ipotesi di tardiva dichiarazione rispetto all'ipotesi di
dichiarazione infedele, non può non rilevarsi l'impossibilità di
ricondurre le due violazioni ad un denominatore comune che consenta
di porre sullo stesso piano le fattispecie ad esse attinenti al fine
di confrontarne e valutarne la gravità;
che pertanto, in assenza di un preciso parametro di
comparazione, non è possibile in questa sede incidere sulla norma
denunciata al fine di conformare il sistema ad una maggiore
razionalità;
che peraltro i trattamenti sanzionatori denunciati dal giudice a
quo, pur non essendo fra loro assimilabili, sembrano tuttavia
necessitare di un riequilibrio normativo che tenga maggiormente conto
del disvalore sociale inerente alla diversa gravità oggettiva delle
varie ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione;
che tale operazione, implicando una pluralità di possibili
opzioni, non rientra fra i compiti della Corte attenendo alla
discrezionalità del legislatore di cui deve dunque auspicarsi
l'intervento (sent. n. 230 del 1987);
che per quanto attiene alla questione relativa all'impugnazione
dell'art. 55 d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario non ne ha
minimamente motivato la rilevanza in ordine al caso di specie, né ha
spiegato in che modo i benefici contemplati dal terzo comma dell'art.
55, qualora la Corte li ritenesse estensibili oltre l'ipotesi ivi
prevista, risulterebbero applicabili alla fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con ordinanza
n. 265 del 1987 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Imperia con ordinanza n. 246 del 1987, nonché dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987,
per l'asserita disparità di trattamento sanzionatorio esistente fra
il sostituto di imposta e gli altri soggetti passivi nell'ipotesi di
tardiva dichiarazione accompagnata dal versamento dell'imposta
dovuta;
2) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 comma 3°, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Imperia con ordinanza n. 246 del 1987;
3) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 ultimo comma d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo
grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, sotto il profilo della
disparità di trattamento sanzionatorio che si determinerebbe fra
l'ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione del sostituto di
imposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte