Ordinanza n. 490/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 555/1912
- art. 7legge 555/1912
- art. 7legge 123/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza
italiana), e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983, n. 123
(Disposizioni in materia di cittadinanza), promosso con ordinanza
emessa il 15 gennaio 1987 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n.
374 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,
nel giudizio promosso da Joseph Majabo, diretto ad ottenere la
concessione della cittadinanza italiana automaticamente per effetto
del matrimonio contratto con cittadina italiana, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 13
giugno 1912 n. 555 nella parte in cui esclude che lo straniero, che
abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, acquisti
automaticamente la cittadinanza italiana; ed, in via subordinata,
nell'ipotesi di rigetto della suddetta questione, dell'art. 7 della
legge 21 aprile 1983 n. 123 nella parte in cui non prevede che, nel
periodo transitorio, lo straniero che, nel periodo di vigenza della
legge n. 555/1912, abbia contratto matrimonio con una cittadina
italiana, possa optare per l'automatico acquisto della cittadinanza
italiana;
che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3
Cost. per la disparità di trattamento che si verifica tra la donna
straniera sposata ad un italiano che, per effetto del matrimonio,
acquista automaticamente la cittadinanza del marito, e l'uomo
straniero che, sposato ad una italiana, acquista la cittadinanza solo
per effetto del decreto presidenziale;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso nel senso
dell'inammissibilità della questione e, subordinatamente, per
l'infondatezza della medesima;
Considerato che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
Cost. si riferisce espressamente ai soli cittadini e vale per lo
straniero solo quando trattasi di tutelare i diritti fondamentali e
che tale non è l'acquisto della cittadinanza italiana;
che il principio dell'automatismo nell'acquisto della
cittadinanza italiana, come nella perdita della stessa, valido per la
donna, si poggiava sulla concezione, imperante nel momento della
emanazione della legge del 1912, della inferiorità della donna
rispetto all'uomo e, addirittura, nella prima come persona non avente
la completa capacità giuridica;
che detta concezione è venuta a contrastare con la Costituzione
che attribuisce pari dignità sociale a tutti i cittadini senza
distinzione di sesso e regola il matrimonio in base al principio di
uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
che, quindi, va dato il giusto valore alla volontà
dell'interessata e che, in varie occasioni, questa Corte ha ritenuto
costituzionalmente illegittime le norme fondate sull'automatismo;
che il legislatore si è ispirato ai principi affermati da
questa Corte nell'emanare la legge n. 123 del 1983 disponendo
all'art. 3 che la cittadinanza, sia per la donna che per l'uomo, si
acquista con decreto del Presidente della Repubblica su istanza
dell'interessato;
che la parità tra i sessi, in aderenza alla Costituzione, è
affermata in senso contrario all'automatismo;
che, pertanto, la questione principale si palesa manifestamente
infondata;
che egualmente infondata è la questione relativa all'art. 7,
della citata legge n. 123 del 1983, essendo riservata al legislatore
la disciplina delle situazioni transitorie e che, per essa, sarebbe
stato irrazionale stabilire il principio dell'automatismo,
disconosciuto proprio dalla legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno
1912, n. 555, e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983 n. 123,
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Liguria
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte