Ordinanza n. 490/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
- art. 1legge 912/1986
- art. 7legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Barbieri Pomezia e il Ministero
dell'interno, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Bologni Silvano ed il Ministero
dell'Interno, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Barbieri
Pomezia ed il Ministero dell'interno e tra Bologni Silvano e lo
stesso Ministero dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della
indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile,
con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. nn. 344 e 345 del 1990), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente
interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986,
n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del
mutilato e dell'invalido civile di percepire la pensione di
invalidità o inabilità alla condizione che la morte del de cuius
sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di
invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria;
che secondo il giudice remittente sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene
che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in
persona dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza
delle condizioni per il riconoscimento della indennità di
accompagnamento può accertarsi su base documentale;
b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso
dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe
comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo
dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la
successione nel processo;
che le parti private Barbieri Pomezia e Bologni Silvano,
costituitesi nel giudizio, hanno richiesto una sentenza
interpretativa di rigetto o una declaratoria di illegittimità;
che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei
due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa
questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e
decisi con un unico provvedimento;
che la questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989; n. 391 del 1990);
che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano
portare ad un mutamento della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte