Ordinanza n. 490/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 135d.lgs. 51/1998
- art. 2legge 353/1990
usata come parametro
citata
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 426Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 135, lettera
a) del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del
codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2 legge
26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dal
tribunale di Brescia nel procedimento civile A.P.A.M. contro La
Nationale Assicurazioni s.p.a. ed altri, iscritta al n. 730 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Brescia - sezione
stralcio, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 1999, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a),
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del
codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono, "da soli e
nel loro combinato disposto", che nei processi civili pendenti
davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998
si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente
vigenti, anche quando ciò comporti la declaratoria di incompetenza a
favore di uffici soppressi;
che ad avviso del rimettente entrambe le norme impugnate
violerebbero l'art. 97 della Costituzione e, l'art. 135, lettera a)
del d.lgs. n. 51 del 1998, anche l'art. 76 Cost;
che il giudice a quo è investito della decisione di una
causa, introdotta prima della istituzione del giudice unico di primo
grado, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a titolo
di responsabilità extracontrattuale, nella quale la parte convenuta
ha eccepito l'incompetenza per materia del tribunale, sostenendo che
la causa avrebbe dovuto essere trattata ab origine dal pretore del
lavoro; eccezione che, secondo il rimettente, sarebbe fondata;
che, ad avviso del giudice a quo dovendosi applicare l'art. 5
cod. proc. civ. (che esclude la rilevanza dello jus superveniens in
tema di competenza) e l'art. 135 del d.lgs. n. 51 del 1998 (che
prevede la definizione delle controversie pendenti secondo le norme
anteriormente vigenti per le cause nelle quali sono state precisate
le conclusioni o che sono comunque trattenute per la decisione) si
dovrebbe escludere nel caso di specie l'applicabilità degli
artt. 413 e 426 cod. proc. civ. e dovrebbe essere pronunciata
sentenza di incompetenza a favore del soppresso ufficio del pretore;
che il rimettente rileva che l'art. 2, primo comma [recte:
l'art. 1, numero 2] della legge delega 16 luglio 1997, n. 254 aveva
indicato, quale criterio direttivo per le norme transitorie, che esse
avrebbero dovuto tendere alla "rapida trattazione dei procedimenti
pendenti", mentre l'art. 135 del d.lgs. cit. avrebbe violato tale
criterio dando luogo ad una "lungaggine non giustificabile" che
costringerebbe il giudicante a dichiarare la propria incompetenza e
le parti a riassumere la causa davanti allo stesso tribunale, essendo
nel frattempo l'ufficio del pretore venuto a cessare;
che infine il giudice a quo ritiene che le norme impugnate
contrastino con l'art. 97 Cost., che, in base al principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, vieta le "inutili
dispersioni di attività";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata
la questione sollevata con l'ordinanza in esame;
che l'Avvocatura, preliminarmente, ritiene inammissibile la
questione sollevata riguardo all'art. 5 cod. proc. civ., norma che
sarebbe palesemente inapplicabile nel caso di specie, dal momento che
il d.lgs. n. 51 del 1998 non ha solo mutato le competenze dei giudici
previste dal codice di rito, ma ha modificato lo stesso ordinamento
giudiziario, dettando una autonoma disciplina transitoria;
che secondo la difesa erariale il rimettente avrebbe preso le
mosse da un presupposto interpretativo erroneo dal momento che, in
base ad un criterio logico, il tribunale non potrebbe mai declinare
la propria competenza a favore di un ufficio soppresso, con la
conseguenza che una interpretazione sistematica degli artt. 133 e 135
del d.lgs cit. dovrebbe portare il tribunale a non dichiarare la
propria incompetenza e ad applicare l'art. 426 cod. proc. civ.
disponendo per la trasformazione del rito;
che, sempre secondo l'Avvocatura, il criterio indicato dalla
legge per stabilire quali cause proseguano col vecchio rito e quali
col nuovo riguarderebbe solo i processi pendenti davanti all'ufficio
di pretura e non quelle già pendenti davanti al tribunale alla data
di entrata in vigore della riforma, mentre del tutto inconferente
sarebbe il richiamo all'art. 97 Cost., che non sarebbe applicabile
alle norme sulla giurisdizione.
Considerato che il giudice unico del tribunale di Brescia -
sezione stralcio, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado) e dell'art. 5 del codice di procedura civile, perché secondo
dette norme, nel caso in cui la causa avrebbe dovuto essere trattata
sin dall'inizio dal pretore quale giudice del lavoro, il tribunale
dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a favore di un ufficio
giudiziario soppresso con l'entrata in vigore delle norme sulla
istituzione del giudice unico di primo grado;
che ad avviso del giudice rimettente le disposizioni
impugnate violerebbero l'art. 97 della Costituzione perché sarebbero
contrarie al principio del buon andamento dell'amministrazione della
giustizia e - il solo art. 135, lettera a) della legge cit. - anche
l'art. 76 della Costituzione, dal momento che, tra i principi e
criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il Governo
nell'emanazione delle norme transitorie delegate, vi era anche quello
di consentire la "rapida trattazione dei procedimenti pendenti";
che in ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 della
Costituzione questa Corte ha costantemente affermato che il principio
del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, pur
potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della
giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto
l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all'esercizio
della funzione giurisdizionale (cfr., ex plurimis l'ordinanza n. 30
del 2000 e le sentenze n. 281 del 1995 e n. 376 del 1993);
che riguardo alla successione di leggi processuali nel tempo
e, in particolare, al regime transitorio, la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nello stabilire che il legislatore ha un'ampia
discrezionalità nell'operare le scelte più opportune, con l'unico
limite - che nella specie non risulta in alcun modo violato - della
ragionevolezza e della non arbitrarietà della relativa disciplina
(cfr. l'ordinanza n. 294 del 1998 e la sentenza n. 400 del 1996);
che anche riguardo alla dedotta violazione dell'art. 76 della
Costituzione va confermato il costante orientamento della
giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la delega
legislativa non fa venire meno ogni discrezionalità del legislatore
delegato, che risulta più o meno ampia a seconda del grado di
specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega (cfr.
da ultimo la sentenza n. 163 del 2000);
che deve infine osservarsi che il presupposto interpretativo
da cui prende le mosse il giudice rimettente non appare corretto in
base a un esame sistematico delle norme transitorie del d.lgs. n. 51
del 1998, disposizioni che sono improntate, come emerge dalla
relazione al decreto delegato, dall'intento di limitare la
sopravvivenza dell'ufficio pretorile al solo fine dell'esaurimento
del contenzioso pendente; ciò che esclude che il tribunale
previa-mente adito possa declinare la propria competenza a favore
dell'ufficio, ormai soppresso, del pretore, ben potendo il giudice
unico di primo grado trattenere la causa in decisione, previa, quando
occorra, pronuncia di provvedimento ai sensi dell'art. 426 cod. proc.
civ;
che perciò la questione è manifestamente infondata sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a) del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della
Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte