Ordinanza n. 491/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice
di procedura civile, ("Crediti impignorabili"), promosso con
ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Pretore di Monza, istritta
al n. 206 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto, in fatto, che il giudice a quo, in una controversia
riguardante l'avvenuto pagamento di un assegno emesso per
l'adempimento di un credito alimentare e non ancora pervenuto nella
diretta disponibilità della creditrice, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. civ. ("Crediti
impignorabili"), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui
la norma impugnata "non prevede che la impignorabilità dei crediti
si estenda anche alle somme e ai beni derivati in via immediata e
diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili", e ciò
sulla base di una sola delle possibili interpretazioni della predetta
norma;
Considerato che la ratio della impignorabilità dei crediti
alimentari risiede nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare
la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore
assoggettato ad esecuzione e delle altre persone a suo carico;
che, l'interpretazione dell'art. 545 c.p.c. nel senso conforme
ai principi costituzionali - secondo cui l'impignorabilità delle
somme dovute per crediti alimentari debba estendersi fino alla
soddisfazione di tali crediti, e cioè fino al momento in cui la
somma divenga direttamente disponibile da parte del creditore,
determinandosi altrimenti una irragionevole disparità di trattamento
- non è esclusa dalla formulazione della norma stessa, non apparendo
peraltro la giurisprudenza menzionata nella ordinanza di rimessione
pertinente rispetto al caso oggetto del giudizio a quo perché
riflettente ipotesi e fattispecie diverse;
che, in applicazione del principio generalmente riconosciuto,
secondo cui il giudice di merito, fra più interpretazioni possibili,
debba scegliere quella conforme al dettato costituzionale, la
questione proposta si concreta in una questione di interpretazione,
la cui risoluzione è rimessa ai giudici di merito e come tale non è
proponibile in questa sede;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 545, cod. proc. civ. ("Crediti
impignorabili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Pretore di Monza con ordinanza indicata in epigrafe del 17 dicembre
1986 (reg. ord. n. 206 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte