Ordinanza n. 491/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 51Codice di procedura penale
- art. 54Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 26 febbraio 1986 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma,
iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con
ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, "nei
limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non
consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del
P.M. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi
con istruzione formale", e ciò perché la Corte di cassazione
avrebbe "sempre affermato... l'assoluta insindacabilità da parte del
G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che - contrariamente a quanto asserito dal giudice a
quo - la scelta del rito formale da parte del pubblico ministero è
sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo
del conflitto di competenza (artt. 51 e 54 del codice di procedura
penale), al controllo della Corte di cassazione, controllo
preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se sussistano o
no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con
istruzione sommaria "in ogni caso in cui la prova appare evidente",
cioè - come precisa la costante interpretazione della stessa Corte
di cassazione - "in ogni caso in cui gli elementi probatori emergono
dagli atti con carattere di immediatezza e di veridicità, rendendo
così superflui ulteriori, particolari approfondimenti";
e che, non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare
conflitto di competenza, un sindacato sulla legittimità
costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo
conflitto sia stato risolto dalla Corte di cassazione, comporta la
prospettazione di una questione meramente eventuale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con
ordinanza del 26 febbraio 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte