Ordinanza n. 491/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 401/1994
usata come parametro
citata
- art. 3legge 401/1994
- art. 97legge 401/1994
- art. 117legge 401/1994
- art. 118legge 401/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e
5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), promosso
con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994,
depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 53 del
registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle unità sanitarie locali), deducendo la
violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
sostenendo l'infondatezza della questione;
Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non è stato
convertito in legge nei termini costituzionali, ed è pertanto
decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle unità sanitarie locali) sollevata dalla Regione
Lazio, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte