Ordinanza n. 491/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 816/1985
usata come parametro
citata
- art. 2legge 271/1991
- art. 2legge 154/1981
- art. 43legge 833/1978
- art. 44legge 833/1978
- art. 9legge 271/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
numero 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24
giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione
delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni
provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), e dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione
siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio
popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per
il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l'introduzione della preferenza unica), promosso con ordinanza emessa
il 30 novembre 1994 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Pettinato Carlo ed altra e
Prefetto di Enna ed altro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato, con
ordinanza del 30 novembre 1994 (pervenuta il 29 maggio 1995),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto
comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31,
nonché dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione medesima 26
agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilità a
consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con
l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire;
che, ad avviso del giudice remittente, poiché la indicata causa
di ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione
nazionale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma
dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa
regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati
parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di
elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a
quella operante nel restante territorio nazionale;
Considerato che questa Corte ha già esaminato identiche questioni
sollevate dal medesimo giudice con precedente ordinanza e, con
sentenza n. 162 del 1995, ha dichiarato: a) l'illegittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 "nella parte in cui non
prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle
indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"
(secondo la formula adoperata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991,
n. 271, che ha così soppresso la causa di ineleggibilità in esame
per i titolari di farmacia); b) l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge regionale n. 31 del
1986; c) l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto
1992, n. 7, in quanto l'estensione dell'impugnativa a detta norma
risultava sfornita del requisito della rilevanza, limitandosi la
stessa ad affermare che le cause di ineleggibilità a consigliere
comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme";
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità di
tutte le questioni sollevate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), già dichiarato illegittimo,
in parte qua, con sentenza n. 162 del 1995;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge
della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, già dichiarato
illegittimo con sentenza n. 162 del 1995;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della
Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con
suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei
consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei
comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e
per l'introduzione della preferenza unica);
questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente e redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte