Ordinanza n. 492/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 429/1982
- art. 3d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 ("Conversione
in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari."), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 316
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia,
con ordinanza emessa il 27 maggio 1987, ha
sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge
con legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui,
sanzionando penalmente "la omessa annotazione degli stampati per la
compilazione di ricevute fiscali senza definire il
relativo obbligo, opera un implicito e generico rinvio alla
disciplina fiscale che lo contempla, e cioè ai decreti ministeriali
13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980 (art. 4) e 28 gennaio 1983 (art. 4)"
e, dunque, in definitiva, contempla una sanzione penale per la
violazione di un obbligo imposto da un atto amministrativo;
Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte
(tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il
principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi
soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti,
i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui
trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così
ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi
elementi costitutivi;
che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento
omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì
chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il
commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione
fiscale e rimandando all'autorità amministrativa la sola emanazione
di prescrizioni di dettaglio;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.-l. 10 luglio 1982, n.
429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, ("Conversione in legge, con modificazione, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari."), sollevata, in
riferimento all'art. 25, Cost., dal giudice istruttore del Tribunale
di Foggia con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 (reg. ord. n. 316
del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte