Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 171legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice

di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio

1986 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 365 e 366 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti d'opposizione a

decreto penale, il Pretore di Milano - preso atto che la

notificazione del decreto di citazione a giudizio ai rispettivi

opponenti era avvenuta "nei modi indicati nell'ultima parte

dell'art.171 c.p.p." (cioè, mediante deposito nella cancelleria

dell'ufficio procedente) per esserne diventata impossibile la

notificazione nel domicilio dichiarato al momento dell'opposizione ha

sollevato, con due ordinanze dall'identico contenuto, "questione di

legittimità costituzionale dell'art.171 c.p.p., nella parte in cui

consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione

dell'opponente a decreto penale, in relazione all'art. 24 Cost.";

e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 32 del 1981, questa Corte, nel dichiarare

non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la

questione di legittimità dell'art.171, quinto comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui dispone che le notificazioni,

qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione di

domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con

avviso al difensore", ha precisato che la corretta applicazione della

norma allora denunciata - il cui "fine" è quello di "conseguire una

maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione" -

trova il suo "presupposto" nel fatto che "l'imputato sia venuto

effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico",

cosicché le modalità prescritte dall'art.171, quinto comma, possono

essere adottate solo quando la notificazione nelle forme ordinarie si

sia resa impossibile a seguito di un fatto addebitabile all'imputato;

che la ratio decidendi della sentenza n. 32 del 1981 è

senz'altro applicabile alla questione di legittimità costituzionale

avente ad oggetto l'"ultima parte" (cioè, il sesto comma) dell'art.

171 del codice di procedura penale - la quale estende le modalità

previste dal quinto comma dello stesso articolo al caso in cui "le

notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o

eletto o determinato a norma del primo capoverso" - essendo il "fine"

perseguito dalla norma ora censurata ed il "presupposto per la

corretta applicazione" di essa rispettivamente identici al "fine"

perseguito dall'art. 171, quinto comma, ed al "presupposto per la

corretta applicazione" di quest'ultimo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte