Ordinanza n. 492/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 171legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice
di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio
1986 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 365 e 366 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti d'opposizione a
decreto penale, il Pretore di Milano - preso atto che la
notificazione del decreto di citazione a giudizio ai rispettivi
opponenti era avvenuta "nei modi indicati nell'ultima parte
dell'art.171 c.p.p." (cioè, mediante deposito nella cancelleria
dell'ufficio procedente) per esserne diventata impossibile la
notificazione nel domicilio dichiarato al momento dell'opposizione ha
sollevato, con due ordinanze dall'identico contenuto, "questione di
legittimità costituzionale dell'art.171 c.p.p., nella parte in cui
consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione
dell'opponente a decreto penale, in relazione all'art. 24 Cost.";
e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che, con sentenza n. 32 del 1981, questa Corte, nel dichiarare
non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la
questione di legittimità dell'art.171, quinto comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui dispone che le notificazioni,
qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione di
domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con
avviso al difensore", ha precisato che la corretta applicazione della
norma allora denunciata - il cui "fine" è quello di "conseguire una
maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione" -
trova il suo "presupposto" nel fatto che "l'imputato sia venuto
effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico",
cosicché le modalità prescritte dall'art.171, quinto comma, possono
essere adottate solo quando la notificazione nelle forme ordinarie si
sia resa impossibile a seguito di un fatto addebitabile all'imputato;
che la ratio decidendi della sentenza n. 32 del 1981 è
senz'altro applicabile alla questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto l'"ultima parte" (cioè, il sesto comma) dell'art.
171 del codice di procedura penale - la quale estende le modalità
previste dal quinto comma dello stesso articolo al caso in cui "le
notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o
eletto o determinato a norma del primo capoverso" - essendo il "fine"
perseguito dalla norma ora censurata ed il "presupposto per la
corretta applicazione" di essa rispettivamente identici al "fine"
perseguito dall'art. 171, quinto comma, ed al "presupposto per la
corretta applicazione" di quest'ultimo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte