Ordinanza n. 492/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 23legge 210/1985
usata come parametro
citata
- art. 21legge 533/1973
- art. 26legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione
dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di
procedura civile, promossi con tre ordinanze
emesse il 20 e 25 marzo 1992 dal Pretore di Roma nei procedimenti
civili vertenti tra Sinopoli Francesco, Tomasello Giuseppe e Trifirò
Carmelo e l'Ente Ferrovie dello Stato, rispettivamente iscritte ai
nn. 364, 436 e 437 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di analogo tenore,
depositate il 23 marzo e il 18 maggio 1992, ha sollevato, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17
maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile,
nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma
(territorialmente competente in quanto giudice nella cui
circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai
lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale
Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;
che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del
1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte
costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle
controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura
civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e
all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione
del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della
Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia,
secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
86 del 1982;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione;
Considerato che i tre giudizi, in quanto prospettano la stessa
questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla
disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura
civile (sent. n. 117 del 1990);
che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della
Costituzione: il principio di buon andamento dell'amministrazione
della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli
uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque
radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento
di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di
lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione
dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di
procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti
dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto
giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se
addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano
nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte