Ordinanza n. 493/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 161/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),
del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, (Modificazioni ed integrazioni
alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei
consigli comunali nei comuni nei quali si vota col
sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno
1976) conv. in l. 14 maggio 1976, n. 240, promosso con l'ordinanza
emessa il 22 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto
da Ficorilli Quirino ed altri contro il Comune di Rivodutri ed altri,
iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Ficorilli Quirino ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo per il Lazio, con
ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 nel giudizio promosso da Quirino
Ficorilli ed altri per l'annullamento delle operazioni elettorali
relative al rinnovo del consiglio comunale di Rivodutri svoltesi il
12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lettera c), d.l. 3 maggio 1976, n. 161,
convertito in legge, con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n.
240, nella parte in cui elimina l'obbligo - sancito a pena di
nullità dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 -
delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di
contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative,
ribadendo così la necessità della suddetta vidimazione quando si
proceda ad elezioni amministrative separate;
che nel giudizio si sono costituiti tutti i ricorrenti deducendo
l'irrilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo in quanto,
trattandosi di elezioni esclusivamente amministrative, la norma
denunciata - che regola il contemporaneo svolgimento delle elezioni
politiche e di quelle amministrative - era inapplicabile alla
fattispecie sottoposta al giudice rimettente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile e, comunque non fondata, in quanto basata
sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161
del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del
1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle
liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative;
Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del
1987, che la norma del 1976 abbia portata
abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalità tipiche dei
singoli procedimenti elettorali, ed in particolare
dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che "l'esigenza
accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni
abbinate" e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, "sia
che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di
consultazioni contestuali";
che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata
per erroneità del presupposto sul quale si basa la prospettata
censura;
Visti gli artt. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lettera "c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161,
convertito in legge con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dal Tribunale
amministrativo per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (n.
109 reg. ord. del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte