Ordinanza n. 493/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 21Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 15legge 161/1962
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 507
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Genova - premesso che il 6 maggio
1986 la polizia giudiziaria aveva sequestrato presso il cinema
"Dionisio" la pellicola cinematografica ivi in proiezione; che,
inviato il relativo rapporto alla Procura della Repubblica di Genova
il 12 maggio 1986, questa il giorno successivo aveva convalidato il
sequestro perché "attiene al reato di pubblicazione di spettacoli
osceni"; che avverso il decreto di convalida il "titolare del cinema"
aveva avanzato richiesta di riesame, domandando, fra l'altro, "la
caducazione del provvedimento di sequestro per mancato rispetto del
disposto dell'art. 224- bis c.p.p.", in quanto "la trasmissione
dell'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria all'autorità
giudiziaria e, conseguentemente, il decreto di convalida di
quest'ultima" sarebbero intervenuti oltre i termini indicati dalla
legge - ha, con ordinanza del 20 maggio 1986, sollevato questione di
legittimità dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, nella
parte in cui, secondo l'interpretazione condivisa dal Tribunale, i
termini entro i quali la polizia giudiziaria deve trasmettere
all'autorità giudiziaria il verbale di sequestro e quest'ultima
procedere alla relativa convalida sarebbero meramente "ordinatori";
che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato l'art. 21
della Costituzione, perché - "consentendo che il sequestro possa
protrarsi per un tempo non breve, e comunque addirittura
indeterminato, essendo la convalida sempre legittima, in qualunque
momento venga emessa" - la norma denunciata porrebbe "in pericolo
beni garantiti dalla Costituzione: nel caso di specie, colpendo il
provvedimento un prodotto dell'ingegno, esso viene a pregiudicare il
diritto di libera manifestazione del pensiero";
che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione, "in
quanto in base alla l. 532/1982 mancherebbe ogni mezzo di
impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo esso previsto solo
contro l'eventuale decreto di autorizzazione o contro il decreto di
convalida", la cui emanazione non è assoggettata ad alcun termine
perentorio;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che il giudice a quo ha omesso di indicare la norma
della quale la polizia giudiziaria avrebbe fatto applicazione
nell'eseguire il sequestro del film, mentre tale indicazione sarebbe
stata - ai fini del dedotto contrasto con l'art. 21 della
Costituzione - tanto più necessaria in quanto dal tenore del
rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica il vincolo cautelare
risulterebbe costituito in forza non delle norme del codice di
procedura penale, ma dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
donde la necessità di verificare i rapporti di tale articolo con la
norma denunciata;
e che, facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione ad un
provvedimento di convalida sia pur "tardivamente" emesso, la
questione, in quanto proposta per il "caso di mancata convalida",
deve ritenersi, ai fini del dedotto contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, priva di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio
1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte