Ordinanza n. 493/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 825/1971
- art. 1d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria) e dell'art. 1 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla
Commissione tributaria di 2° grado di Milano sul ricorso proposto da
Volpi Gian Battista contro il 1° Ufficio Distrettuale II. DD. di Rho,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano,
nel giudizio promosso da Volpi Gianbattista nei confronti
dell'Ufficio distrettuale Imposte dirette di Rho, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 3 dicembre 1985, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in
cui dette disposizioni non escludono dall'ILOR il reddito degli
agenti di assicurazione che - assimilato dal legislatore al reddito
d'impresa - è da collegare in misura assai trascurabile all'impiego
di capitale ed in misura invece assai rilevante all'attività
lavorativa del contribuente, apparendo così sostanzialmente
assimilabile ai redditi di lavoro autonomo; ne deriverebbe, ad avviso
del giudice a quo, la violazione del princìpio di eguaglianza
tributaria e contributiva, tenuto conto che è il requisito della
patrimonialità - cioè il fatto che il reddito derivi totalmente o
almeno prevalentemente da investimenti di capitale - a costituire la
ratio giustificatrice dell'ILOR;
che è intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
Considerato che, con le ordinanze n. 120 del 1987 e nn. 161 e 253
del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile
analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di
inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul
duplice rilievo che la Corte costituzionale "non è abilitata ad
introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale -
nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle
operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e
che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni
di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte,
per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo",
spettando ai giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi
in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure
come redditi di lavoro autonomo;
che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio,
questa Corte ritiene di non doversi discostare dalle proprie
precedenti pronunce;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e
disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte