Ordinanza n. 493/2000
Altra decisione · depositata il 14/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 27 gennaio 2000 del Senato della
Repubblica relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
senatore Roberto Centaro nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma
sez. 16ª g.i.p. con ricorso depositato il 12 luglio 2000 ed iscritto
al n. 163 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 2 giugno 2000 e depositato nella
cancelleria della Corte il 12 luglio 2000, il giudice dell'udienza
preliminare del tribunale di Roma, investito di un procedimento
penale con l'imputazione di diffamazione a carico del senatore
Roberto Centaro, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione
alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del
27 gennaio 2000 (documento IV-quater n. 50), ha dichiarato che i
fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza
preliminare del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha deliberato
la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma denuncia la
lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene
illegittima, con la quale il Senato della Repubblica ha qualificato
le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il
procedimento penale, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Roma nei confronti del
Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale
di Roma, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte