Ordinanza n. 494/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti
la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in
posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa il
5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la
Regione Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - Sez. di Salerno, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo
comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte
in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di
infermiere professionale spetti, oltre che a chi abbia ottenuto il
diploma a seguito della frequenza dei corsi di straordinaria
riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché
a seguito della frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre
1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo
in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato
dal d.m. 30 settembre 1938;
che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché
con la previsione impugnata la legge avrebbe determinato una
ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che si trovano
in una condizione sostanzialmente identica;
Considerato che - come si osserva nella stessa ordinanza di
rimessione - il diploma di infermiere professionale secondo la
disciplina del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale,
anziché triennale, del corso di studi, con un programma di
insegnamento diverso e comunque più contenuto;
che, inoltre - come sempre l'ordinanza sottolinea - la norma
impugnata è diretta ad incentivare la qualificazione del personale
infermieristico delle unità sanitarie della Regione, mediante il
riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano
superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243
del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali
disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975;
che la previsione dei titoli e delle modalità concernenti
l'inquadramento giuridico ed economico del personale, previsione
diretta a promuoverne il perfezionamento professionale, rientra
nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si presta di
per sé ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella
sua formulazione non si incorra in palesi irrazionalità o nella
violazione di altre regole costituzionali;
che ciò non può certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che
la stessa ordinanza di rimessione, pur invocando soltanto il
principio di eguaglianza, dà conto della diversità delle situazioni
considerate dalla legge;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania
3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di
infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere
professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte