Ordinanza n. 495/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre
1978, n. 873 (Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della
rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1987 dal Giudice conciliatore di Bari nel procedimento civile
vertente tra E.R.S.A.P. e Parisi Michele, iscritta al n. 189 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 il giudice
conciliatore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre
1978, n. 873, recante "conferimento all'Avvocatura generale dello
Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente
regionale di sviluppo agricolo della Puglia";
che il giudice a quo sostanzialmente lamenta che il d.P.R.
impugnato sia stato emanato in difetto di potere legislativo delegato
da parte del Governo, peraltro prospettandone l'illegittimità
quand'anche ad esso debba attribuirsi "natura meramente
provvedimentale";
Considerato che l'art. 134 Cost. demanda alla Corte costituzionale
il sindacato di legittimità costituzionale esclusivamente delle
leggi e degli atti aventi forza di legge;
che il d.P.R. n. 873 del 1978 - emanato ai sensi dell'art. 43,
primo comma, ultima parte, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come
successivamente modificato - è manifestamente atto privo di forza di
legge, addirittura difettando dei criteri distintivi specifici del
decreto legislativo delegato, quale il riferimento nel preambolo a
deleghe legislative al Governo ex art. 76 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873,
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal
giudice conciliatore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe
(reg.ord. n. 189 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte