Ordinanza n. 495/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 657Codice di procedura civile
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 663Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), e dell'art. 657, secondo comma, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989
dal Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi
Quinto ed altri e Castignani Costanzo, iscritta al n. 196 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Tolentino, nel corso di un giudizio per
convalida di sfratto per finita locazione e contestuale
determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, nella parte in cui, nei giudizi per convalida di sfratto per
finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla previa
corresponsione dell'indennità d'avviamento l'esecuzione del
provvedimento di rilascio, anziché la stessa proponibilità della
domanda;
b) dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni la cui
risoluzione dà diritto al conduttore di conseguire l'indennità di
avviamento, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto
dopo la scadenza del rapporto, ma anteriormente alla corresponsione
della suddetta indennità e comunque indipendentemente da essa;
che, in particolare, il Pretore rimettente rileva che il
conduttore non può essere condannato al pagamento delle spese di
giudizio, non essendo responsabile della lite per non aver rilasciato
l'immobile in mancanza del pagamento dell'indennità, posto che, se
tanto avesse fatto, avrebbe rinunciato alla possibilità - dalla
legge garantitagli - di non restituire l'immobile se non previa
corresponsione dell'indennità stessa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria
d'infondatezza della questione;
Considerato che l'impugnato art. 69 testualmente subordina al
pagamento dell'indennità di avviamento la sola esecuzione del
provvedimento di rilascio, in virtù di una scelta legislativa
razionalmente esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del
rapporto, volto alla formazione del titolo, e la circostanza
dell'avvenuta corresponsione dell'indennità, idonea a condizionare
esclusivamente l'azione esecutiva del titolo stesso;
che, quindi, la pregiudizialità, tra pagamento dell'indennità
e cognizione del merito, configurata dal giudice a quo sulla base
degli invocati parametri costituzionali, appare erronea, atteso che
il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della
locazione e mai potrebbe perciò atteggiarsi a condizione di
proponibilità della relativa domanda;
che il conduttore è in ogni caso facultizzato ad effettuare
formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento
dell'indennità e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione,
può ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando le
conseguenze paventate dal giudice a quo riguardo alle spese
processuali;
che queste ultime, nella fattispecie, si pongono al Pretore,
quanto a liquidazione, nella prospettata, problematica forma a causa
del verificatosi, anomalo, simultaneus processus relativo a convalida
e determinazione - giudizi viceversa disciplinati, rispettivamente,
dal procedimento ex artt. 657 e seguenti del codice di procedura
civile e dal rito speciale del lavoro - nonché in dipendenza della
mancata applicazione dell'art. 663 del codice di procedura civile in
tema di non-opposizione del convenuto;
che pertanto le due questioni sollevate appaiono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte