Ordinanza n. 496/1995
Altra decisione · depositata il 04/12/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4,
della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19
(Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi
vegetali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dal
Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Luis Paungger
e Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 294 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio, per la Provincia
autonoma di Bolzano;
Ritenuto che nel procedimento di opposizione promosso da Luis
Paungger contro la Provincia autonoma di Bolzano e altro avverso
l'ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12
dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela
degli ecosistemi vegetali), per avere il Paungger opposto rifiuto
all'intimazione di aprire lo zaino che portava con sé, rivoltagli da
un custode forestale addetto al controllo del rispetto della
normativa in materia di raccolta di funghi, il Pretore di Bolzano,
con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 della
Costituzione, del succitato art. 6, comma 4, laddove stabilisce che:
"chiunque, nell'ambito dei terreni di cui al successivo quinto comma,
a formale intimazione opponga rifiuto all'apertura, per i necessari
controlli, di contenitori portatili o mezzi di trasporto, soggiace
alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000;
che, ad avviso del giudice rimettente, il principio
costituzionale di tutela della libertà individuale, di cui all'art.
13 della Costituzione, non consentirebbe di conferire all'agente
accertatore il potere di ispezionare i contenitori che il soggetto
controllato porta con sé e che, conseguentemente, risulterebbe anche
illegittimo sanzionare il rifiuto alla richiesta di apertura di tali
contenitori, in quanto detta sanzione configurerebbe una lesione
della libertà personale costituzionalmente tutelata;
che, secondo lo stesso giudice a quo, la rilevanza della
questione non sarebbe inficiata dalla sopravvenuta sostituzione della
norma impugnata da parte dell'art. 8, comma 3, della legge
provinciale 19 giugno 1991, n. 18, di contenuto pressoché identico;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del
ricorso;
Considerato che la legge provinciale n. 18 del 1991 - richiamata
dallo stesso giudice a quo - ha disposto, all'art. 11, l'espressa
abrogazione della legge provinciale n. 19 del 1984 ed è entrata in
vigore, come stabilito nell'art. 13, "trenta giorni dopo la sua
pubblicazione", avvenuta il 2 luglio 1991 nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28, e cioè il 1 agosto 1991;
che il fatto che ha dato origine al giudizio a quo si è
verificato il 14 agosto 1991, come risulta dal verbale di
trasgressione n. F/1278 di pari data;
che, pertanto, all'epoca del fatto, la legge provinciale n. 19
del 1984 risultava già abrogata ad opera della legge provinciale n.
18 del 1991, e, di conseguenza, era quest'ultima normativa, e non
quella impugnata, a dover trovare applicazione nel giudizio a quo;
che non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto
che l'art. 10 della successiva legge provinciale 27 agosto 1991, n.
25 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del
bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991),
entrata in vigore il 12 settembre 1991, abbia poi modificato il
termine di trenta giorni per l'entrata in vigore della legge
provinciale n. 18 del 1991, di cui al succitato art. 13 della stessa
legge, elevandolo a centoventi giorni, in quanto tale innovazione
legislativa è intervenuta dopo la data del 14 agosto 1991, quando si
svolse il fatto contestato;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo, per una rinnovata valutazione della rilevanza della
questione proposta nel giudizio pendente davanti ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte